NORME GENERALI
Gli Imprenditori delle Aziende Associate ad ASSOSOFTWARE si impegnano a tenere conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle regole facenti parte del seguente:
CODICE ETICO
e più precisamente:
Oltre alle precedenti norme di carattere generale, mutuate dal CODICE ETICO di CONFINDUSTRIA, per quanto concerne le attività attinenti lo specifico settore hanno valore come Codici Deontologici quelli di seguito riportati.
Premessa
Per la tutela della qualità e dell'immagine dei Servizi di Informatica si è predisposto il seguente Codice di Comportamento alle cui norme le Aziende Associate sono tenute a conformarsi.
E' obiettivo del Codice di Comportamento di assicurare la stabilità gestionale alle Aziende Associate e di premiare l'imprenditorialità qualificata.
Il Codice di Comportamento copre le seguenti aree:
- relazioni con la clientela;
- relazioni con il personale;
- relazioni tra aziende di Servizi di Informatica;
- risorse impiegate nella produzione di servizi.
1. Relazioni con la clientela
1/1
Clausole contrattuali
In ciascun contratto, ove il Cliente non richiedesse diversamente, verranno identificate le prestazioni fornite e distinte con chiarezza le componenti del servizio, i relativi corrispettivi e le responsabilità del fornitore.
Ciò al fine di facilitare la valutazione delle offerte da parte del Cliente ed i rapporti con i fornitori di servizi.
Nei rapporti di fornitura di servizi devono essere chiaramente specificati i diritti sulle varie componenti del software. Si dà per acquisito, salvo diversa specificazione, che gli archivi generati nel contesto del servizio sono di proprietà del Cliente.
1/2
Riservatezza
L'Azienda Associata assicura la massima riservatezza in merito alle informazioni e dati del Cliente. Essa adotta a tal fine i necessari accorgimenti tecnici e procedurali.
2. Relazioni con il personale
2/1
L'Azienda Associata non utilizza, sotto qualsiasi forma, prestazioni autonome di lavoro da parte di personale dipendente di altra azienda od Ente, a meno che gli stessi non autorizzino espressamente tali prestazioni d'opera.
L'Azienda Associata può usufruire delle prestazioni di propri soci o amministratori purché questi non abbiano rapporti di lavoro subordinato con altra azienda od Ente, a meno che questi non autorizzino espressamente tali prestazioni d'opera.
2/2
Le Aziende Associate per obbligo statutario applicano un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e rispettano nella lettera e nello spirito la normativa vigente in materia di Lavoro.
3. Relazioni tra Aziende di Servizi di Informatica
3/1
Comportamento commerciale
L'Azienda Associata mantiene sempre con l'Utenza e con la concorrenza un comportamento tale da non creare in alcun modo discredito per il settore.
Rientra in un comportamento commerciale non corretto ai sensi di questo articolo anche la "Pubblicità ingannevole", che reclamizza caratteristiche e prezzi di prodotti non corrispondenti alla realtà e che possano trarre in inganno il Cliente ovvero generare discredito verso altre aziende associate.
3/2
Perdita del cliente
L'Azienda Associata non frappone indebiti ostacoli al passaggio del cliente adempiente ad altro fornitore o ad un proprio sistema autonomo. In caso il cliente richieda assistenza si intende che la stessa debba essere adeguatamente retribuita.
3/3
Prodotti e clientela dei concorrenti
L'Azienda Associata non assume personale da altre Aziende Associate allo scopo di impossessarsi di prodotti o clientela della concorrenza, fermo restando che le Aziende sono impegnate a non frapporre alcun ostacolo alla libera mobilità individuale dei dipendenti.
3/3 bis
In particolare l'azienda associata si impegna a non intrattenere rapporti di lavoro con persone appartenenti ad altre aziende associate che partecipino al Comitato Tecnico dell'Associazione.
3/4 Relazioni con aziende non associate e consorzi
L'Azienda Associata che ricorresse a servizi di informatica forniti da aziende non associate, o che con esse si consorziasse, richiederà alle controparti:
- la puntuale osservanza della normativa di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente;
- il rispetto nell'esecuzione della commessa di quanto previsto al precedente punto 3/4.
L'Azienda Associata che partecipasse ad un Consorzio stabilmente costituito volto alla fornitura di servizi di informatica sul mercato, si impegna a garantire l'osservanza da parte del Consorzio stesso del Codice di Comportamento e a far sì che il medesimo si assoggetti a tutti i controlli ivi previsti.
4. Risorse impiegate nella produzione di servizi
L'Azienda Associata è statutariamente vincolata a disporre delle "risorse tecnico-produttive necessarie a svolgere l'attività" dichiarata.
L'Azienda Associata regola contrattualmente l'utilizzo che essa dovesse fare di attrezzature tecniche di terzi per la produzione di servizi.
5. Requisiti di ammissione
Aziende di sviluppo e produzione software di natura fiscale, tributaria, dichiarativa;
Aziende di sviluppo e produzione software previdenziale e lavorativo;
Aziende di sviluppo e produzione software contabile ed aziendale;
Aziende di sviluppo e produzione software legale e notarile;
Aziende di sviluppo e produzione software per l'archiviazione ottica e conservazione sostitutiva.
Le aziende candidate all'ammissione devono ottenere propri ricavi in modo prevalente dalla vendita del proprio software e dei propri servizi agli utenti finali anche attraverso distributori;
Devono essere presentate da almeno 2 soci;
Accettano e condividono il codice deontologico di Assosoftware;
5.1 Sanzioni
La non corrispondenza da parte di un'azienda associata ad uno dei seguenti punti (3.1, 3.3) o la perdita di almeno 2 dei requisiti di cui al punto 5 può comportare l'espulsione dall'associazione per la stessa azienda, con delibera di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo.
6. Forum
L'associazione costituisce Forum telematici di discussione la cui attività viene regolamentata separatamente.