Covid-19: messaggio INPS su ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti-legge

Si allega il messaggio dell’INPS n. 896, del 2 marzo 2021, “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, 30 novembre 2020, n. 157, e successive modificazioni. Istruzioni contabili”.

L’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, l’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e l’articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, hanno introdotto ulteriori misure concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’INPS ha fornito le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi, disposta dalle predette previsioni normative, con le circolari n. 129/2020 e n. 145/2020 e con i messaggi n. 4361/2020 e n. 4840/2020.

La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 137/2020. La medesima legge, al comma 2 dell’articolo 1, ha abrogato, tra gli altri, i decreti-legge n. 149/2020 e n. 157/2020 e ha disposto espressamente che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti” sulla base dei medesimi decreti-legge n. 149/2020 e n. 157/2020.

Le previsioni sopra richiamate di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020 e all’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, sono state recepite, rispettivamente, negli articoli 13-bis e 13-quater del decreto-legge n. 137/2020, introdotti dalla citata legge di conversione n. 176/2020.

Pertanto, con il messaggio n. 896, del 2 marzo 2021 si illustrano le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi – ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate – in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si forniscono altresì, per ciascuna Gestione, le indicazioni in ordine alle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.