a cura di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware Alla fine dello scorso anno il legislatore, con l’articolo 1, commi 57-63, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha deciso di estendere l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali. Nella stesura originaria tali contratti dovevano essere «caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente». Lo scorso mese di giugno, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del Dl 84/2025 (cosiddetto Decreto fiscale) sono state eliminate dall’articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies), del Dpr 633/1972, le parole «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma», venendosi così a estendere la facoltà di applicazione del meccanismo del reverse charge a qualsiasi tipologia di contratto di appalto di trasporto e movimentazioni delle merci. L’efficacia della disposizione è tuttavia subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. In attesa dell’autorizzazione da parte del Consiglio Ue, il prestatore e il committente potranno comunque optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore. L’opzione, che potrà essere esercitata anche con riferimento ai rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ha durata triennale e dovrà essere comunicata dal committente all’agenzia delle Entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore delle Entrate. L’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che: Gli impatti, lato gestionali, sono numerosi per cui si prefigura un’attività importante di aggiornamento per le software house associate ad AssoSoftware, non appena sarà approvato il modello di comunicazione dell’opzione ovvero non appena sarà rilasciata, da parte del Consiglio dell’Unione europea, l’apposita autorizzazione. Peraltro, qualora dovesse giungere prima l’autorizzazione dell’Unione europea, l’applicazione del meccanismo del reverse charge coinvolgerebbe già da subito un numero molto elevato di soggetti, non trattandosi più di una scelta, bensì di un obbligo. Con impatti a livello informatico ancora più importanti. Proviamo a elencare le principali modifiche che dovranno essere apportate ai software gestionali: Si tratta di un elenco di attività di allineamento delle procedure non necessariamente esaustivo. I reparti di produzione delle software house stanno già analizzando tutti gli interventi da effettuare, che saranno effettivamente realizzati non appena vi sarà la certezza che le citate norme diventeranno realmente operative. Si auspica chiaramente che il tempo a disposizione delle case di software possa essere congruo rispetto alle attività da svolgere, soprattutto nel caso in cui tale operatività sia introdotta come obbligo e non sia solo un’opzione, e quindi interessi una platea particolarmente ampia di stakeholders.
La novità introdotta dalla legge di Bilancio 2025 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea
L’opzione per il pagamento dell’Iva
L’aggiornamento dei gestionali
