a cura di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

Le nuove regole saranno operative dall’8 dicembre. Le deleghe già operative saranno efficaci fino alla loro naturale scadenza

A partire dal prossimo 8 dicembre 2025, per il conferimento della delega per l’utilizzo dei servizi online dell’agenzia delle Entrate e dell’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), sarà necessario, per i contribuenti e gli intermediari, utilizzare le nuove modalità operative descritte ai punti 6.2 e 6.3 lettera a), del provvedimento del direttore delle Entrate del 2 ottobre 2024 (protocollo 375356/2024). È quanto prevede il recente provvedimento del 7 agosto 2025 (protocollo 321918/2025) che ne ha dato effettiva attuazione (si veda il precedente articolo «Delega unica con debutto in calendario l’8 dicembre»).


Le nuove modalità

Le nuove modalità operative per il conferimento della delega che potranno essere utilizzate dal prossimo 8 dicembre 2025 sono, rispettivamente:

  • la modalità web, che consente al contribuente di effettuare la comunicazione autonomamente, attraverso una nuova funzionalità che sarà resa disponibile all’interno della propria area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate (punto 6.2).
  • la modalità file xml, che consente all’intermediario delegato di effettuare la comunicazione, per conto dei propri clienti, mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente (punto 6.3, lettera a).

I software gestionali in uso agli intermediari potranno implementare la modalità file xml secondo le specifiche tecniche per l’invio della comunicazione contenute nell’allegato 2 al provvedimento.

Per la sottoscrizione del file xml il contribuente (cliente di studio) dovrà utilizzare, in alternativa:

  • la firma digitale;
  • la Fea Cie, ossia la firma elettronica avanzata basata sul certificato contenuto nella carta di identità elettronica (Cie);
  • la Fea, ossia la firma elettronica avanzata basata su certificati digitali anche non qualificati, purché conformi alle specifiche tecniche.

Tale ultima ipotesi è riservata alle sole persone fisiche private e, in questo caso, è richiesta la sottoscrizione del file xml anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.

Tale limitazione ai soli privati nell’uso della Fea generica, di cui non sono note le motivazioni, potrebbe condizionare l’operato dell’intermediario, data la complessità di utilizzo delle altre due modalità di firma.


Il contenuto della delega

Per quanto riguarda il contenuto della delega unificata, con essa il contribuente potrà delegare al proprio intermediario fiscale l’accesso ad alcuni servizi on-line dell’agenzia delle Entrate, quali ad esempio:

  • la consultazione del Cassetto fiscale;
  • l’acquisizione dei dati Isa;
  • l’acquisizione dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
  • i servizi contenuti nell’area riservata dell’agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • i servizi inerenti alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici.

In relazione a questi ultimi, il contribuente avrà la possibilità di delegare in modo puntuale:

  • la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
  • la consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva;
  • la registrazione dell’indirizzo telematico;
  • la fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
  • l’accreditamento e censimento dispositivi.

I servizi inerenti alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici potranno essere delegati anche a intermediari tecnici diversi dagli intermediari fiscali.

La delega potrà essere conferita fino a un massimo di due intermediari.


I tempi

I servizi delegati avranno una scadenza precisa: il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui sono stati conferiti.

Sarà in ogni caso sempre possibile comunicare all’agenzia delle Entrate sia la revoca anticipata della delega da parte del contribuente, sia la rinuncia da parte dell’intermediario a tutti i servizi delegati.

Va ricordato, infine, che le deleghe già attive, o che saranno rinnovate con l’attuale procedura entro il 5 dicembre 2025, rimarranno efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2027 (provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 20 maggio 2025 – protocollo 225394/2025).

Le software house associate ad AssoSoftware stanno valutando le implementazioni necessarie sui propri gestionali, che potranno essere diversificate sulla base delle richieste dei propri clienti.