I software per il programma Transizione 4.0 saranno aggiornati al fine di consentire di operare anche sul nuovo credito d’imposta
A inizio marzo il Governo, con il piano Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl 19/2024), ha introdotto un nuovo credito d’imposta spettante per particolari tipologie di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, adottando un sistema di calcolo che, in gran parte, ricalca quello per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020).
Il piano Transizione 5.0 è dedicato a tutte le imprese “sane” che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Le verifiche
Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino tutte le seguenti condizioni:
vanno effettuati investimenti in beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
sono inoltre agevolabili i seguenti beni immateriali:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
tali beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici, pari ad almeno al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
In questo breve approfondimento vogliamo concentrarci esclusivamente sulle modalità di calcolo e di fruizione del suddetto credito d’imposta, con una vista orientata, in particolare, alla sua gestione con i gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware.
Gli scaglioni
Vi sono tre tipologie di investimenti agevolabili, in relazione alla circostanza che venga conseguita una riduzione rispettivamente del 3% o 6% o 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale ovvero, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% o 10% o 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
1) per la prima tipologia (riduzione 3% ovvero 5%) il credito d’imposta spetta nella misura del 35%, del 15% e del 5% rispettivamente per gli scaglioni di investimento fino a 2,5 milioni di euro, oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro e infine oltre i 10 milioni di euro, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria (comma 7);
2) per la seconda tipologia (riduzione 6% ovvero 10%) il credito d’imposta spetta, con riferimento ai medesimi scaglioni, nella misura del 40%, del 20% e del 10% (comma 8, lettera a);
3) per la terza tipologia (riduzione 10% ovvero 15%) il credito d’imposta spetta, con riferimento ai medesimi scaglioni, nella misura del 45%, del 25% e del 15% (comma 8, lettera b).
Inoltre, per gli investimenti riguardanti specifiche tipologie di impianti fotovoltaici – ossia gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del Dl 181/2023 – concorre a formare la base di calcolo del credito d’imposta un importo pari, rispettivamente, al 120% o al 140% del costo (comma 5).
Ai fini dell’utilizzo del credito l’impresa dovrà inviare al Gse comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento, secondo modalità definite con apposito decreto (comma 17), in base alle quali verrà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
I software gestionali che già prevedono specifiche funzionalità per gestire i crediti d’imposta di cui al piano nazionale transizione 4.0 nella generalità dei casi saranno aggiornati al fine di consentire di operare anche sul nuovo credito d’imposta 5.0.
In linea generale, le implementazioni dei gestionali riguarderanno la possibilità:
- di contrassegnare ciascun cespite o leasing con uno o più attributi che consentano di attribuire allo stesso la nuova tipologia di credito d’imposta, lo scaglione da applicare, nonché l’eventuale maggiorazione della base di calcolo del 120% o del 140% del costo;
- di gestire, in riferimento a ciascun cespite o leasing, l’importo del credito d’imposta fruibile, sulla base di quanto via via autorizzato;
- di riportare in delega unica F24 la quota parte del credito d’imposta autorizzato effettivamente fruibile;
- di operare in delega unica F24 le compensazioni utilizzando gli specifici codici tributo che dovranno essere istituiti tramite apposita Risoluzione ed eventualmente effettuare il riversamento nel caso di recapture, ossia di cessione del bene nel periodo di sorveglianza (comma 14);
- di monitorare costantemente la situazione dei crediti disponibili e di quelli effettivamente utilizzati in compensazione ovvero residui.