TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 Denominazione e sede

1. L’Associazione italiana produttori di software-Assosoftware, costituita il 25 gennaio 1994 e con sede in Milano, è disciplinata dal presente Statuto, dal regolamento di attuazione dello stesso e dal Codice etico dell’Associazione che costituisce parte integrante dello Statuto.

Art. 2 Caratteristiche

1. Assosoftware aderisce a Confindustria in qualità di Associato effettivo, secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria al quale conforma i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale con le modalità stabilite nel regolamento unico per il sistema Confindustria.

2. Assososoftware è l'associazione italiana delle imprese dell'Information Technology che realizzano software per le imprese, per i professionisti, per le associazioni di categoria, per gli altri intermediari e per la Pubblica Amministrazione, identificato dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza dell’Associazione.

3. Assosoftware partecipa, insieme a Confindustria e agli Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato e sostenibile. L’Associazione promuove la diffusione della cultura digitale per favorire lo sviluppo e l'innovazione delle imprese, dei professionisti, della Pubblica Amministrazione e la diffusione dei servizi digitali presso i cittadini.

4. Assosoftware può partecipare quale socio ad altri enti ed associazioni aventi scopi analoghi in Italia o all’estero. Può promuovere e partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione dei propri scopi associativi, nonché ad un miglior svolgimento delle attività dell’Associazione e dei soci a livello precompetitivo.

5. Assosoftware è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno e non ha fini di lucro.

Art. 3 Visione e missione

1. Assosoftware nello svolgimento della propria attività si impegna a:
a) realizzare una vita associativa interna ordinata, assicurando: il rispetto dello Statuto, l’aderenza dei comportamenti ai valori del sistema Confindustria, la coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
b) valorizzare e implementare le proprie capacità di rappresentanza di politiche di crescita e di sviluppo coerenti con quelle generali del sistema confederale e condivise tra i diversi settori rappresentati;
c) attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
e) dotarsi di strumenti di ascolto della base associativa e a perseguire una efficace comunicazione interna e verso l’esterno.

2. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema Confindustria, Assosoftware realizza la propria missione attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
b) assicurare identità e senso di appartenenza associativa attraverso azioni di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
c) erogare efficienti servizi di rappresentanza, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all’interno del sistema confederale.

Art. 4 Attività istituzionale

1. Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all’articolo 2 dello Statuto confederale e in conformità alla propria missione, sono scopi di Assosoftware:

a) la rappresentanza delle imprese operanti nel settore del software, presso le Istituzioni, autorità, enti, istituzioni di interesse del settore medesimo;
b) la promozione di organismi di consultazione e coordinamento a carattere nazionale;
c) l’organizzazione diretta o indiretta di studi e ricerche, dibattiti e convegni su temi di interesse per i soci;
d) l’informazione e la consulenza ai soci sui temi d’interesse nello sviluppo del software o del mercato di riferimento;
e) l’adesione ad enti o organizzazioni, la designazione e la nomina di propri rappresentanti presso enti ed organizzazioni dove sia richiesta o utile alla rappresentanza del settore del software;
f) la promozione di iniziative che favoriscano i processi di ammodernamento e di efficienza delle imprese e delle Pubbliche amministrazioni;
g) l’espletamento di ogni altro compito che, per deliberazione degli organi associativi, sia affidato all’Associazione.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

1. Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza di Assosoftware, possono aderire come soci effettivi le imprese di sviluppo e produzione di software indirizzati alla Pubblica amministrazione, ad associazioni, professionisti di qualsiasi natura, ad imprese ed enti. Rientrano nella nozione di software, a titolo di esempio, i programmi di tipo gestionale, fiscale, finanziario, assicurativo, tributario, risorse umane, contabile, aziendale, legale, notarile, ambientale, gestione documentale, conservazione digitale, fatturazione elettronica, nonché ogni altro applicativo software prodotto per l’automazione dei processi aziendali. Tali imprese devono:
a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall’ordinamento giuridico;
b) assicurare l’attuazione dei principi organizzativi indicati dal codice civile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Assosoftware, anche secondo quanto disposto dal Codice etico di Assosoftware e dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

2. Possono aderire ad Assosoftware come soci effettivi anche i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui al comma 1.

3. Possono inoltre aderire ad Assosoftware in qualità di soci aggregati imprese, realtà imprenditoriali, organizzazioni, associazioni, fondazioni, enti pubblici, enti pubblici a carattere associativo, persone giuridiche di diritto privato, che non possiedono i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentano elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione.

4. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

5. Tutti i soci sono iscritti nel Registro delle imprese di Assosoftware e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Art. 6 Rapporto associativo

1. I soggetti giuridici che avendone titolo ai sensi dell’articolo 5 desiderano aderire ad Assosoftware presentano all’Associazione la domanda di adesione sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda contiene l’espressa accettazione delle norme dello Statuto e di quelle del regolamento di attuazione dello stesso, dei diritti e degli obblighi da essi derivanti, nonché delle norme del Codice etico di Assosoftware e del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

2. La disciplina sulla presentazione della domanda di adesione, sul suo esame, sulla deliberazione e perfezionamento del rapporto associativo, nonché sull’impugnazione della decisione ad essa riferita è disciplinata dal regolamento di attuazione dello Statuto, il quale indica altresì le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo.

3. Il rapporto associativo decorre dalla data di accoglimento della domanda di adesione. Il rapporto associativo ha la durata di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, e si intende tacitamente rinnovato ove non ne è data formale disdetta con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da comunicarsi entro il 30 settembre.

4. All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore di Assosoftware del contributo associativo annuale. Per il primo anno di adesione il contributo associativo dovuto è quantificato dal mese di ammissione.

5. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 7 Diritti e doveri

1. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e i servizi offerti da Assosoftware nonché quelli derivanti dall’appartenenza al sistema Confindustria. Hanno diritto, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari, di partecipare e intervenire all’Assemblea e di esercitare l’elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi.

2. I soci aggregati, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari, partecipano, senza capacità di elettorato attivo e passivo, all’Assemblea e prendono parte alle attività e ai gruppi di lavoro dell’Associazione. Non hanno diritto a prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico e tecnico-economico.

3. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad Assosoftware e al sistema confederale nonché ad utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

4. Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il regolamento di attuazione dello stesso, le deliberazioni assunte dagli organi associativi, il Codice etico di Assosoftware, nonché il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria. In particolare, i soci devono:
a) partecipare alla vita associativa con particolare riferimento all’Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui fanno parte;
b) partecipare alle attività e ai gruppi di lavoro;
c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall’Associazione ovvero da altra componente del sistema Confindustria. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema confederale l’utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
d) fornire, nel rispetto delle proprie regole aziendali, ogni dato per il raggiungimento degli scopi associativi, nonché la propria collaborazione alle indagini, agli studi e alle statistiche che l'Associazione, nell'interesse dei soci e del settore, svolge;
e) versare entro il 31 gennaio di ogni anno i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva;
f) fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro delle imprese.

Art. 8 Sanzioni

1. È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono deliberate con atto motivato sulla base del principio di proporzionalità tra l’inadempimento e la sanzione medesima.

2. Le sanzioni sono:
a) censura del Presidente;
b) sospensione;
c) decadenza dei rappresentanti dell’associato dagli organi associativi;
d) espulsione;
e) radiazione del rappresentante negli organi associativi.

3. Le procedure di adozione delle sanzioni, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione delle sanzioni sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III

GOVERNANCE

Art. 9 Organi associativi

1. Sono organi di Assosoftware:

a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Generale;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Presidente e due Vice Presidenti;
e) i Probiviri;
f) i Revisori contabili.

Art. 10 Assemblea

1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi. Sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dei soci aggregati.

2. All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Probiviri, i Revisori contabili e il Direttore Generale che svolge le funzioni di Segretario della riunione.

3. I soci intervengono in Assemblea direttamente attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

4. E’ ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento, nonché per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato ad Assosoftware di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

5. I soci non in regola con gli obblighi di cui al comma 1 possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione. I soci morosi non possono ricevere delega da un altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega i soci per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.

6. I criteri di assegnazione dei voti in Assemblea per i soci in regola con il versamento dei contributi sono indicati nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano d’età, per posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni. Qualora l’Assemblea abbia all’ordine del giorno adempimenti elettorali, modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione non è ammessa la riduzione del preavviso per la convocazione che rimane di almeno dieci giorni.

8. L'Assemblea si riunisce:
a) in via ordinaria una volta all'anno per l’approvazione annuale del bilancio consuntivo nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi entro il 31 luglio o, a seguito di deliberazione del Consiglio Generale, anche successivamente a tale data, con variabilità temporale raccordata alle priorità contingenti della vita associativa, fatta eccezione per l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato;
b) in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno, conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria. L’Assemblea è convocata in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno il 20 per cento dei voti assembleari totali.

9. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20 per cento dei voti attribuiti a tutti i soci in regola con il versamento dei contributi. L’Assemblea trascorsa un’ora dall’orario di inizio della riunione indicato nella convocazione, ovvero in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti. In caso l’ordine del giorno preveda adempimenti elettorali, deliberazioni su modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno il 20 per cento dei voti attribuiti ai soci.

10 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle sono conteggiate per il calcolo del quorum.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all’articolo 19, comma 4, dello Statuto per l’approvazione di modifiche statutarie sulle quali il socio abbia dissentito in sede di votazione in Assemblea.

13. Le riunioni dell’Assemblea sono verbalizzate. Il verbale della riunione dell’Assemblea è messo a disposizione dei soci dall’Associazione. Le deliberazioni dell’Assemblea sono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario dell’Assemblea. Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte dal Direttore Generale o da altro soggetto individuato all’interno della tecnostruttura associativa. La consultazione dei verbali dell’Assemblea è ammessa per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell’Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale. Il rilascio di estratti è a cura del Segretario.

14. Sono competenze distintive dell’Assemblea:

a) eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
b) eleggere, ogni quadriennio dispari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
c) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili;
d) eleggere eventualmente, su proposta del Consiglio Generale, il Presidente onorario; la votazione è svolta a scrutinio segreto e l’elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza dei voti assembleari senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, computando le schede nulle;
e) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
f) deliberare sul bilancio consuntivo, sulla relazione di accompagnamento, sul bilancio preventivo;
g) votare le proposte di modifiche dello Statuto;
h) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare uno o più liquidatori;
i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente;
j) esaminare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 11 Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da:
a) il Presidente;
b) i Vice Presidenti;
c) l’ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
d) sette componenti eletti dall’Assemblea.

2. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, tutti i Past President ad eccezione dell’ultimo che è componente di diritto e, qualora sia stato eletto, il Presidente onorario. Sono inoltre ammessi, proposti dal Presidente e senza diritto di voto, invitati permanenti rappresentanti di imprese aderenti nel limite massimo di un quinto dei componenti elettivi del Consiglio Generale.

3. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari. E’ ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a due quadrienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

4. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale non è ammessa la delega a terzi o ad altri componenti del Consiglio Generale stesso.

5. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

6. Le norme per la convocazione, la costituzione, lo svolgimento dei lavori, le deliberazioni e la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché sulle elezioni, sulla decadenza e sulla sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

7. Sono competenze distintive del Consiglio Generale:
a) proporre all’Assemblea, per l’elezione, il Presidente designato e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
b) proporre all’Assemblea l’eventuale elezione di un Presidente onorario;
c) curare il conseguimento dei fini statutari nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea;
d) stabilire l’azione a breve termine e definire le linee guida per l'azione a medio e lungo termine dell’Associazione;
e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere organizzativo, tecnico, economico, legale;
f) esaminare nell’ambito degli scopi dell’Associazione, a livello precompetitivo, questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità dei soci;
g) esaminare e deliberare sul bilancio consuntivo, sulla delibera contributiva e sul bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
h) deliberare sul bilancio dell’attività commerciale, qualora venga svolta dall’Associazione, per gli adempimenti fiscali e tributari di legge;
i) indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;
j) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni e utili per il miglior conseguimento dei fini di Assosoftware;
k) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;
l) deliberare sull'adesione e partecipazione di Assosoftware ad enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché ad attività di natura economica, che possano agevolare e supportare gli scopi e le attività dell’Associazione e dei soci a livello precompetitivo;
m) deliberare le proposte di modificazioni statutarie e di scioglimento dell’Associazione a maggioranza assoluta dei presenti in Consiglio Generale, che rappresentino almeno il 25 per cento dei componenti totali;
n) deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l’approvazione del regolamento di attuazione dello Statuto e sue modifiche, nonché l’approvazione di eventuali specifiche direttive;
o) deliberare sulle quote di ammissione e i contributi associativi;
p) deliberare le sanzioni di propria competenza;
q) istituire Commissioni consultive e di studio per lo svolgimento delle attività dell’Associazione;
r) ratificare la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti esterni dell’Associazione effettuata, sentito il Consiglio di Presidenza, dal Presidente;
s) sovrintendere alla gestione del fondo comune dell’Associazione;
t) nominare e revocare, su proposta del Presidente e previo parere del Consiglio di Presidenza, il Direttore Generale dell’Associazione;
u) deliberare l’eventuale costituzione di sedi secondarie;
v) esercitare gli altri compiti previsti dallo Statuto e dal regolamento di attuazione.

Art. 12 Consiglio di Presidenza

1. Fanno parte del Consiglio di Presidenza il Presidente e i Vice Presidenti. L’ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, partecipa come invitato permanente. Il Presidente onorario, qualora sia stato eletto, partecipa come invitato permanente.

2. E’ facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l’attuazione della missione e del ruolo dell’Associazione.

3. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all’ordine del giorno. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni con funzioni consultive. Sono invitati i Revisori contabili qualora all’ordine del giorno vi siano questioni di loro competenza.

4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni due mesi.

5. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

6. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

a) attuare le indicazioni del Consiglio Generale in merito all’azione a breve termine e alla definizione delle linee guida per l'azione a medio e lungo termine dell’Associazione;
b) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
c) dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale, verificandone i risultati;
d) sovrintendere alla redazione della proposta di bilancio di previsione annuale dell’Associazione da sottoporre al Consiglio Generale;
e) sovrintendere alla redazione della proposta della misura dei contributi annuali a carico dei soci da sottoporre al Consiglio Generale;
f) sovrintendere alla redazione della proposta di bilancio consuntivo annuale dell’Associazione, da sottoporre al Consiglio Generale;
g) deliberare su specifiche questioni demandate dal Consiglio Generale;
h) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti nell’ambito delle deleghe ricevute;
i) proporre al Presidente la designazione, la nomina e la revoca dei rappresentanti esterni dell’Associazione;
j) sovrintendere alla gestione del fondo comune;
k) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve riferire nella successiva prima riunione per la ratifica;
l) fornire il parere in ordine alla nomina e alla revoca del Direttore Generale;
m) coordinare le attività delle Commissioni consultive e di studio istituite dal Consiglio Generale per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, curando e garantendo la coerenza con gli scopi statutari;
n) proporre al Consiglio Generale l'adesione ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni ed enti di interesse specifico del settore rappresentato per il perseguimento degli scopi statutari;
o) proporre al Consiglio Generale la costituzione di sedi secondarie;
p) designare o nominare delegati e rappresentanti di Assosoftware negli organi direttivi di imprese collegate e/o controllate;
q) esercitare gli altri compiti previsti dallo Statuto e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 13 Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente è eletto per un quadriennio dall'Assemblea ordinaria in anno pari, su proposta del Consiglio Generale, senza possibilità al termine del mandato di rielezione. La votazione è svolta a scrutinio segreto e l’elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza dei voti assembleari senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, computando le schede nulle.

2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione dei candidati a Presidente, di cui all’articolo 14, previa consultazione dei soci.

3. Dopo la designazione con votazione del candidato Presidente da parte del Consiglio Generale, nel corso di una nuova riunione del Consiglio Generale, successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea convocata per l’elezione, il Presidente designato presenta gli indirizzi complessivi per il proprio mandato, il programma di attività per la durata del mandato e propone i nominativi dei due Vice Presidenti. Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. L'Assemblea vota a scrutinio segreto con una votazione unica sulla proposta del Consiglio Generale relativa al Presidente designato, alla proposta dei Vice Presidenti e alle rispettive deleghe riguardanti le tematiche identificate prioritarie per l’attuazione della missione e del ruolo dell’Associazione.

4. I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con l’elezione del successore. Essi sono rieleggibili per non più di un mandato. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un quadriennio.

5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano d’età.

6. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente dell’Associazione, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età che, immediatamente, promuove l’avvio della procedura per l’insediamento, entro trenta giorni dall’evento, della Commissione di designazione per la successiva elezione del Presidente. Il Presidente eletto porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

7. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni di un Vice Presidente nel corso del mandato, il Presidente propone al Consiglio Generale il nominativo per la sostituzione. Il Vice Presidente che subentra rimane in carica sino alla normale scadenza del mandato del Presidente.

8. Sono competenze distintive del Presidente:
a) la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti ovvero consulenti tecnici e professionisti, con facoltà di agire e resistere in giudizio nell’ambito di giudizi in cui sia coinvolta l’Associazione;
b) l’emanazione di atti nelle materie e nelle attribuzioni di propria competenza;
c) la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
d) l’esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;
e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo.

9. Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nell’ambito del budget annuale approvato dall’Assemblea e può conferire deleghe per attività di ordinaria amministrazione, nell’ambito dei programmi approvati dagli organi associativi.

10. Il Presidente dirige e modera la discussione negli organi associativi che presiede, mantiene l'ordine durante la discussione, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, giudica della ricevibilità dei testi, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama i risultati.

11. Il Presidente sovrintende e coordina l'attività degli organi associativi e di quelli delle articolazioni organizzative interne, anche con poteri sostitutivi in caso d’impedimento o di immotivata inerzia.

12. Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti.

Art. 14 Commissione di designazione

1. La Commissione di designazione dei candidati a Presidente è composta da tre membri, espressione particolarmente qualificata per storia imprenditoriale e associativa di imprese aderenti, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati all’interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri di cui all’articolo 15, comma 7, in coordinamento con tutti i Past President.

2. La Commissione di designazione si insedia tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. Le disposizioni per la procedura di funzionamento della Commissione di designazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

3. Le consultazioni della Commissione di designazione hanno una durata da due a sei settimane e riguardano un ampio, qualificato e rappresentativo numero di soci. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione richiede l’invio di autocandidature con i relativi programmi. Eventuali candidature sono formalizzate con il sostegno di almeno il 10 per cento dei voti assembleari attribuiti a soci effettivi in regola con gli obblighi associativi e sono accompagnate da linee programmatiche e da curriculum vitae che sono verificati dalla Commissione speciale dei Probiviri, relativamente ai profili personali e professionali.

4. La Commissione di designazione sollecita la manifestazione di altri candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20 per cento dei voti assembleari.

5. Al termine delle consultazioni la Commissione di designazione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni medesime, comprensiva del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale per la designazione del candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.

6. Risulta Presidente designato il candidato che consegue la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti del Consiglio Generale, senza tener conto di astenuti e schede bianche, computando le schede nulle.

7. Il Presidente designato è votato dall’Assemblea. Qualora la proposta sia respinta dall’Assemblea, si ripete la procedura di designazione. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 15 Probiviri e Revisori contabili

1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

2. I Probiviri sono cinque. L’organo collegiale dei Revisori contabili è costituito da tre componenti effettivi ed un supplente. Almeno un Revisore effettivo ed il supplente hanno la qualifica di Revisore contabile iscritto nel ruolo dei Revisori legali.

3. Sia i Probiviri che i Revisori sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato.

4. I Probiviri e i Revisori contabili sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale.

5. Le cariche di Proboviro e di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell’Associazione e con quella di Presidente e di Vice Presidente di un’altra associazione confederale e di Confindustria. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di un’altra associazione confederale.

6. Le modalità di elezione e di funzionamento dei Probiviri e del Collegio dei Revisori contabili sono contenute nel regolamento di attuazione dello Statuto.

7. I Probiviri svolgono funzioni elettorali, interpretative, disciplinari, di vigilanza generale, di risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l’Associazione che non si siano potute definire bonariamente. I Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono il Collegio speciale. L’appello contro le decisioni del Collegio speciale è proposto ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame. I Probiviri attivano inoltre, quando necessario, il Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte.

8. Il Collegio dei Revisori contabili è presieduto dal Revisore contabile che in sede di elezione da parte dell’Assemblea ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione.

10. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.

11. Il Presidente dei Revisori contabili riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 16 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale su proposta del Presidente, previo parere del Consiglio di Presidenza.

2. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, delle politiche retributive, dei provvedimenti disciplinari, dei licenziamenti e delle risoluzioni dei rapporti di lavoro. Provvede ad effettuare gli atti formali necessari per il funzionamento dell’Associazione stessa.

3. Il Direttore Generale dirige le attività dell’Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria. Predispone, seguendo le indicazioni del Consiglio di Presidenza, la proposta di bilancio preventivo e consuntivo che è sottoposto all’esame del Consiglio Generale.

4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi associativi e svolge le funzioni di Segretario dell’Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza. In caso di suo impedimento designa un suo collaboratore.

5. Il Direttore Generale per quanto concerne la gestione dell'Associazione concorre ad attuare le risoluzioni adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza nonché le disposizioni del Presidente.

TITOLO V

FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 17 Fondo comune

1. Il Fondo comune è costituito da:
a) contributi e quote di ammissione;
b) contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
c) versamenti volontari dei soci;
d) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
e) avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
f) investimenti mobiliari e immobiliari;
g) somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione;
h) erogazioni o lasciti a favore di Assosoftware.

2. Il Fondo comune è indivisibile tra i soci. Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 18 Bilancio preventivo e consuntivo

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono redatti per ciascun anno solare.

3. Il bilancio consuntivo è composto dal rendiconto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa, dalla struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, dal prospetto delle fonti e degli impieghi e dalla relazione dei Revisori contabili. Il bilancio consuntivo, deliberato dal Consiglio Generale, è sottoposto con la relazione dei Revisori contabili all’esame dell’Assemblea.

4. Il bilancio consuntivo dell’Associazione e quelli delle società controllate sono corredati da relazioni di revisione da parte di società di revisione esterne.

5. Il Consiglio Generale sottopone la proposta di bilancio consuntivo ai Revisori contabili trenta giorni prima dell’Assemblea che deve esaminarla. Durante i quindici giorni precedenti l’Assemblea, la proposta di bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell’Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

6. Il bilancio consuntivo redatto in applicazione delle norme confederali in materia è trasmesso a Confindustria entro il 30 settembre.

7. Il bilancio preventivo è sottoposto all’esame del Consiglio Generale entro il 30 giugno dell’anno cui l’esercizio si riferisce.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 19 Modificazioni statutarie

1. L’Assemblea, avente all’ordine del giorno deliberazioni su modifiche statutarie, è validamente costituita qualora sia presente almeno il 20 per cento dei voti attribuiti a tutti i soci effettivi.

2. Le votazioni delle proposte di modifiche statutarie sono effettuate a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti.

3. L’Assemblea approva le proposte di modificazioni dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza qualificata non inferiore al 55 per cento dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 15 per cento dei voti totali esercitabili.

4. Ai soci che in sede di votazione in Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 20 Scioglimento dell’Associazione

1. L’Assemblea avente all’ordine del giorno la deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita qualora sia presente almeno il 40 per cento dei voti attribuiti a tutti i soci effettivi.

2. La votazione sulla proposta di scioglimento dell’Associazione è effettuata a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti.

3. L’Assemblea approva la proposta di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole della maggioranza qualificata non inferiore al 65 per cento dei voti presenti che rappresentino almeno il 30 per cento dei voti totali esercitabili.

4. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi. L’Assemblea stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 21 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

1. Il Consiglio Direttivo in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Assemblea dei soci del 27 ottobre 2021 assume la denominazione di Consiglio Generale e rimane in carica fino alla data di svolgimento dell’Assemblea dell’anno successivo a quello di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, acquisendo le attribuzioni indicate dallo Statuto.

2. Il Comitato di Presidenza in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Assemblea dei soci del 27 ottobre 2021 assume la denominazione di Consiglio di Presidenza e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente, acquisendo le attribuzioni indicate dallo Statuto.

3. I Probiviri nella composizione di cui al momento dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Assemblea dei soci del 27 ottobre 2021 rimangono in carica fino alla data di svolgimento dell’Assemblea dell’anno successivo a quello di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti ed acquisiscono le attribuzioni indicate dallo Statuto.

4. In sede di prima applicazione, i Revisori contabili sono eletti, ai sensi dell’articolo 15, dall’Assemblea dei soci successiva a quella del 27 ottobre 2021 che ha approvato il presente Statuto ed il loro mandato scade contestualmente a quello del Consiglio Generale e dei Probiviri eletti dall’Assemblea dell’anno successivo a quello di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

II

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Generale nomina una Commissione, composta da tre componenti rappresentanti dei soci effettivi, per predisporre proposte di modifiche al sistema di attribuzione del numero di voti dei soci effettivi in Assemblea, differenziato in base ai contributi versati, come richiesto dalle disposizioni di Confindustria.

2. La Commissione entro centottanta giorni dall’insediamento trasmette al Consiglio Generale le proprie proposte per l’avvio dell’esame delle stesse e per le successive deliberazioni.

3. Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sul sistema di attribuzione del numero di voti dei soci effettivi in Assemblea, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo 10, comma 3, del presente Statuto, ciascun socio effettivo che partecipa all’Assemblea può ricevere deleghe conferite da altri soci effettivi fino al numero di tre.

III

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte dell’Assemblea di Assosoftware. Contestualmente lo Statuto vigente alla data di approvazione da parte dell’Assemblea del presente Statuto è abrogato.

2. Il testo dello Statuto è pubblicato nel sito web di Assosoftware ed è inviato a tutti i soci dell’Associazione.

Lo Statuto dovrà essere osservato da tutti i soci e dagli organi di Assosoftware.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

TITOLO I

Finalità

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento reca la disciplina attuativa dello Statuto di Assosoftware.

TITOLO II

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: presentazione, deliberazione ed impugnazione della decisione

Art. 2 Domanda di adesione

1. I soggetti giuridici che avendone titolo ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto desiderano aderire ad Assosoftware presentano all’Associazione la domanda di adesione, compilata sugli appositi moduli e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La domanda di adesione è esaminata dalla struttura tecnico-organizzativa dell’Associazione per constatarne la completezza della compilazione e, successivamente, dal Collegio speciale dei Probiviri in ordine al possesso dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità, solidità e affidabilità richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al sistema confindustriale e in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui all’articolo 5 dello Statuto.

3. Nella domanda sono specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante del soggetto giuridico che desidera aderire, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione, il sito web, i prodotti software realizzati, nonché i dati, totali o relativi al ramo d’azienda, del numero dei dipendenti e del volume d’affari generato.

4. La domanda contiene l’espressa accettazione delle norme dello Statuto, del regolamento di attuazione e di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti, nonché dal Codice etico di Assosoftware e dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Art. 3 Esame e deliberazione sulla domanda di adesione

1. Completata l’istruttoria di cui all’articolo 2, comma 2, la domanda di adesione è trasmessa ai componenti del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale esamina la domanda di adesione e, a scrutinio palese, delibera su di essa a maggioranza dei presenti. La deliberazione del Consiglio Generale è comunicata per posta elettronica all’interessato.

2. In caso di accoglimento della domanda, l’adesione decorre dalla data di approvazione della delibera di ammissione da parte del Consiglio Generale e si perfeziona allo scadere del termine, di cui all’articolo 4, comma 2, per la presentazione di un eventuale ricorso. Decorso tale termine senza che sia stato presentato ricorso, Assosoftware pubblica nell’elenco dei soci presente sul proprio sito web istituzionale la denominazione o ragione sociale del nuovo socio.

Art. 4 Impugnazione della deliberazione sulla domanda di adesione e decisioni sui ricorsi

1. Contro la delibera del Consiglio Generale che ha respinto la domanda di adesione è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, da parte del soggetto giuridico che ha presentato la domanda al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’adozione della delibera negativa. La decisione motivata sul ricorso è emessa dal Collegio speciale dei Probiviri entro i successivi trenta giorni. La decisione è comunicata al Consiglio Generale ed è inappellabile. Il rigetto del ricorso da parte del Collegio speciale dei Probiviri conclude il procedimento, restando fermo il non accoglimento della domanda di adesione. In caso di accoglimento del ricorso da parte del Collegio speciale dei Probiviri, il Consiglio Generale nel corso della prima riunione utile, eventualmente acquisendo nuovi elementi istruttori, riesamina la domanda di adesione. Nel caso di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Generale, l’adesione decorre dalla data di approvazione. Nel caso di nuovo pronunciamento negativo del Consiglio Generale la delibera è inappellabile.

2. Contro la delibera di ammissione uno o più soci effettivi possono presentare ricorso al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione della delibera medesima, indicando i motivi procedurali e le ragioni di contro interesse. La decisione motivata del Collegio speciale dei Probiviri è emessa entro i successivi trenta giorni ed è inappellabile. In caso di accoglimento del ricorso, la delibera di ammissione del Consiglio Generale è annullata e la domanda di adesione è ritenuta non accolta. Nel caso di rigetto del ricorso resta ferma la delibera di ammissione adottata dal Consiglio Generale.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo

Art. 5 Cause e modalità di cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo con Assosoftware cessa per:
a) dimissioni rassegnate mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con il preavviso indicato nello Statuto. Il rapporto associativo è mantenuto fino alla naturale scadenza del termine;
b) recesso:
1) in caso di voto contrario, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, dello Statuto, a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell’anno solare nel quale è comunicato il recesso;
2) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino alla scadenza annuale del rapporto;
c) cessazione dell’attività aziendale esercitata al momento della formale comunicazione;
d) perdita dei requisiti associativi;
e) espulsione;
f) fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato; dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo;
g) altre procedure concorsuali; il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

2. Con la risoluzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali, attribuiti ai propri rappresentanti, all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

3. Il socio a seguito della conclusione del rapporto associativo è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo quanto segue:
a) nel caso di conclusione entro i termini, di cui all’articolo 6, comma 3, dello Statuto, sino alla data della scadenza annuale del rapporto associativo;
b) nel caso di conclusione oltre i termini di cui all’articolo 6, comma 3, dello Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi;
c) nel caso di conclusione per dissenso verso modifiche statutarie, l’obbligazione contributiva permane fino alla fine dell’anno solare secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, dello Statuto.

CAPO III - Sanzioni

Art. 6 Sanzioni

1. I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) censura del Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata, adottata in caso di comportamenti del socio che possono essere ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
b) sospensione, deliberata dal Consiglio Generale, da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a dodici mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
c) decadenza dei rappresentanti dell’associato dagli organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare la perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
d) espulsione deliberata dal Consiglio Generale nel caso di ripetuta morosità, o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Codice etico di Assosoftware e dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria;
e) radiazione del rappresentante negli organi associativi, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali di quest’ultimo che permettono di conservare il rapporto associativo in essere con il socio e, su richiesta dell’Associazione, di nominare un nuovo rappresentante. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

2. Dopo la contestazione della violazione dell’obbligo statutario, il socio è sottoposto al procedimento disciplinare nel corso del quale ha diritto ad essere audito, a presentare memorie e documenti, ad esporre le proprie difese. Il procedimento termina con la delibera motivata adottata dell’organo associativo competente.

3. In caso di sanzioni comminate dal Presidente o dal Consiglio Generale il socio al quale è stata irrogata la sanzione può proporre ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione della delibera al Collegio speciale dei Probiviri che decidono entro i successivi dieci giorni. Nel caso di decadenza dei rappresentanti dell’associato dagli organi associativi deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri il ricorso può essere proposto agli altri Probiviri eletti dall’Assemblea, riuniti in sede di Collegio di riesame, di cui all’articolo 19, comma 4, che decidono entro i successivi dieci giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

CAPO I - Convocazione, costituzione, deliberazioni e verbali degli Organi

Art. 7 Disposizione generale per la costituzione degli organi associativi - Programmazione dei lavori

1. L’elezione o la nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti degli organi associativi consente l’insediamento dell’organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

2. Le riunioni degli organi associativi sono regolate secondo il principio della programmazione dei lavori.

3. All’inizio dell’anno solare il Presidente comunica il calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

Art. 8 Assemblea: disposizioni per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente più anziano d’età, per posta elettronica, con i termini di preavviso indicati nell’articolo 10, comma 7, dello Statuto.

2. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data, l’ora e l’elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato su iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento dell’Associazione, fino a 48 ore prima dell’orario di inizio della riunione dell’Assemblea. L’integrazione dell’ordine del giorno è ammessa all’inizio della riunione se è richiesta dal 70 per cento dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20 per cento di quelli totali. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno è inviata con l’avviso di convocazione; può essere trasmessa successivamente ma comunque almeno tre giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. In caso di adempimenti elettorali, di proposte di modifiche statutarie o scioglimento dell’Associazione la documentazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della riunione dell’Assemblea.

3. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria per l’approvazione annuale del bilancio consuntivo nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi o in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno. L’Assemblea è convocata in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno il 20 per cento dei voti assembleari totali. La richiesta è indirizzata per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione è effettuata dal Presidente entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il predetto termine, l’Assemblea può autoconvocarsi secondo i termini e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea o dei componenti del Consiglio Generale.

4. L’Assemblea può svolgersi simultaneamente in più sedi collegate attraverso strumenti di videoconferenza con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate. La Presidenza dell’Assemblea nel caso di riunione svolta in più sedi collegate è collocata presso la sede legale dell’Associazione. E’ possibile, previa informativa ai delegati dei soci presenti in Assemblea, attivare la registrazione audiovisiva dei lavori.

5. I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio effettivo in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi sono calcolati secondo i seguenti criteri:

a) ciascun socio effettivo dispone nell’Assemblea di un numero di voti in base ai contributi associativi già versati prima della convocazione dell’Assemblea stessa;

b) nessun socio effettivo può avere più di otto voti e ogni socio effettivo deve disporre comunque di almeno un voto;

c) il numero dei voti spettanti in Assemblea a ciascun socio effettivo avviene secondo la seguente progressione dei contributi associativi versati:

1) un voto fino a 1.200 euro;

2) due voti da 1.201 euro a 1.800 euro;

3) tre voti da 1.801 euro a 2.700 euro;

4) quattro voti da 2.701 euro a 4.000 euro;

5) cinque voti da 4.001 euro a 6.000 euro;

6) sei voti da 6.001 euro a 9.000 euro;

7) sette voti da 9.001 euro a 13.500 euro;

8) otto voti da 13.501 euro a 99.999 euro.

6. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

7. L’Assemblea vota per alzata di mano, a meno che i delegati dei soci che rappresentano almeno un quarto dei voti presenti in Assemblea chiedano la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione. Sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone con elezioni mediante schede; in tal caso lo spoglio delle schede per l'elezione è effettuato da tre delegati dei soci che, prima dello svolgimento dell’elezione nel corso della riunione dell’Assemblea, si siano candidati ad eseguire lo scrutinio o, in loro mancanza, da tre delegati estratti a sorte. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un’ora. Entro tale termine possono votare anche i delegati dei soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l’espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

8. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale con dichiarazione di voto favorevole, contrario o astenuto.

9. In caso di partecipazione alla riunione dell’Assemblea in videoconferenza i delegati dei soci collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto. Le operazioni di voto e i relativi scrutini sono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede ove è presente il Presidente.

10. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. Per il risultato delle votazioni su persone, il Presidente effettua la proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

Art. 9 Consiglio Generale: disposizioni per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni

1. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

2. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato ad iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie, modifiche al regolamento di attuazione dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione, fino a 24 ore prima dell’orario di inizio della riunione del Consiglio Generale. L’integrazione dell’ordine del giorno, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie, modifiche al regolamento di attuazione dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione, è ammessa se è richiesta all’inizio della riunione ed è approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Generale. Il Presidente può disporre la modifica della sequenza dei punti all’ordine del giorno fatta salva la richiesta contraria della maggioranza dei presenti. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno è trasmessa con l’avviso di convocazione o può essere inviata successivamente ma comunque almeno 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio Generale. In caso di proposte di modifiche statutarie, di modifiche al regolamento di attuazione dello Statuto o scioglimento dell’Associazione la documentazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data della riunione del Consiglio Generale.

3. Il Consiglio Generale è convocato almeno una volta ogni quattro mesi. Un quarto dei componenti del Consiglio Generale può chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell’organo. La convocazione straordinaria può anche essere richiesta dai Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad essi affidate. In caso di richiesta di convocazione straordinaria, questa è diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione è inviata entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa; nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il predetto termine, i componenti del Consiglio Generale possono autoconvocarsi secondo le modalità di cui ai commi 1, 2. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta riporta la sottoscrizione autografa di ciascun componente del Consiglio Generale.

4. La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile. La partecipazione mediante sistemi di audioconferenza e di videoconferenza è ammessa purché vengano adottate misure idonee a verificare l’identità di chi partecipa tramite detti sistemi e a garantire la effettiva e piena partecipazione di chi intervenga da sede esterna a quella in cui ha luogo la riunione. E’ possibile, previa informativa ai componenti del Consiglio Generale, attivare la registrazione audiovisiva dei lavori.

5 Il Consiglio Generale è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei componenti. In caso di adempimenti elettorali, di proposte di modifiche statutarie, di deliberazioni di modifica del regolamento di attuazione dello Statuto, di proposte di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Generale è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. Concorrono al quorum i membri collegati in audioconferenza e in videoconferenza.

6. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età.

7. Ciascun componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano per il calcolo del quorum.

8 I voti in Consiglio Generale sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

9. Le votazioni nel Consiglio Generale si svolgono per alzata di mano, a meno che un quarto dei presenti chieda la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta è presentata dopo la chiusura della discussione e prima dell’indizione della votazione da parte del Presidente.

10. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso il Presidente nomina due scrutatori scelti tra i presenti.

11. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale con dichiarazione di voto favorevole, contrario o astenuto. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

12. Le proposte di modifiche statutarie o di scioglimento dell’Associazione sono votate a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei componenti del Consiglio Generale oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Generale. Le modifiche al regolamento di attuazione dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Generale.

13. In caso di partecipazione alla riunione del Consiglio Generale in audioconferenza o in videoconferenza, i componenti del Consiglio collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

14. In caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, verificate le circostanze, può annullarle e disporne l’immediata ripetizione.

15. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. Per quanto riguarda il risultato delle votazioni su persone, il Presidente effettua la proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

16. Le riunioni del Consiglio Generale sono verbalizzate. Il verbale della riunione del Consiglio Generale è posto in approvazione nella riunione successiva del Consiglio Generale. Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario del Consiglio Generale sono svolte dal Direttore Generale dell’Associazione o da altro soggetto individuato all’interno della tecnostruttura associativa. La consultazione dei verbali è possibile per tutti i componenti in carica nel Consiglio Generale, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione. Il rilascio di eventuali estratti è a cura del Segretario.

Art. 10 Consiglio di Presidenza: disposizioni per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età per posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l’avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

2. Nell'avviso di convocazione è indicato il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno che può essere integrato ad iniziativa del Presidente, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie, proposte di modifiche del regolamento di attuazione dello Statuto, proposte di scioglimento dell’Associazione, fino a 24 ore prima dell’orario di inizio della riunione del Consiglio di Presidenza. L’integrazione dell’ordine del giorno, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie, proposte di modifiche del regolamento di attuazione dello Statuto, proposte di scioglimento dell’Associazione, è ammessa all’inizio della riunione se è richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio di Presidenza. Il Presidente può disporre la modifica della sequenza dei punti all’ordine del giorno fatta salva la richiesta contraria della maggioranza dei presenti. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno è inviata con l’avviso di convocazione o può essere inviata successivamente ma comunque almeno 24 ore prima dello svolgimento del Consiglio di Presidenza. In caso di proposte di modifiche statutarie, di proposte di modifiche del regolamento di attuazione dello Statuto, nonché di scioglimento dell’Associazione la documentazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data della riunione del Consiglio di Presidenza.

3. Il Consiglio di Presidenza è convocato almeno una volta ogni due mesi. Un quarto dei componenti del Consiglio di Presidenza può chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell’organo. In caso di richiesta di convocazione straordinaria, questa è diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione è inviata entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa; nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro il predetto termine, i componenti del Consiglio di Presidenza possono autoconvocarsi secondo i termini e le modalità di cui ai commi 1 e 2. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta riporta la sottoscrizione autografa di ciascun componente del Consiglio di Presidenza.

4. La partecipazione al Consiglio di Presidenza non è delegabile. La partecipazione mediante sistemi di audioconferenza e di videoconferenza è ammessa purché vengano adottate misure idonee a verificare l’identità di chi partecipa tramite detti sistemi e a garantire la effettiva e piena partecipazione di chi intervenga da sede esterna a quella in cui ha luogo la riunione. E’ possibile, previa informativa ai componenti del Consiglio di Presidenza, attivare la registrazione dei lavori.

5. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. Concorrono al quorum i membri collegati in audioconferenza e in videoconferenza.

6. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età.

7. Ciascun componente del Consiglio di Presidenza ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano per il calcolo del quorum.

8. I voti in Consiglio di Presidenza sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

9 Le votazioni nel Consiglio di Presidenza si svolgono per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti chieda la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta è presentata dopo la chiusura della discussione e prima dell’indizione della votazione da parte del Presidente.

10. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone; in tal caso sono nominati dal Presidente due scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio di Presidenza.

11. Le votazioni a scrutinio palese avvengono per alzata di mano, per appello nominale con dichiarazione di voto favorevole, contrario o astenuto. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

12. Le proposte di modifiche statutarie, di modifica del regolamento di attuazione dello Statuto nonché la proposta di scioglimento dell’Associazione, da sottoporre al Consiglio Generale, sono votate a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei componenti del Consiglio di Presidenza oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, e sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Presidenza.

13. In caso di partecipazione alla riunione del Consiglio di Presidenza in audioconferenza o in videoconferenza, i componenti del Consiglio di Presidenza collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

14. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, verificate le circostanze, può annullarle e disporne l’immediata ripetizione.

15. Il Presidente proclama il risultato delle votazioni. Per il risultato delle votazioni su persone, il Presidente effettua la proclamazione degli eletti in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

16. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono verbalizzate. Il verbale della riunione è posto in approvazione nella riunione successiva del Consiglio di Presidenza. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Presidenza sono svolte dal Direttore Generale dell’Associazione o da altro soggetto individuato all’interno della tecnostruttura associativa. La consultazione dei verbali è possibile per tutti i componenti in carica nel Consiglio di Presidenza, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione. Il rilascio di eventuali estratti è a cura del Segretario.

TITOLO IV

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

Art. 11 Disposizioni generali sulle cariche

1. Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti dei soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi, fatta salva quella di Revisore contabile che può essere ricoperta anche da soggetti esterni in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Per rappresentanti dei soci effettivi si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione o i dirigenti dell’impresa.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quella dei Revisori contabili che sono regolarmente iscritti all’Albo dei Revisori contabili. Comprovate situazioni difformi, deliberate dal Collegio speciale dei Probiviri, costituiscono causa di decadenza automatica. La deliberazione del Collegio speciale dei Probiviri non è ricorribile.

3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.

4. In conformità alle norme stabilite in sede confederale le cariche dell’Associazione sono sottoposte al parere obbligatorio dei Collegio speciale dei Probiviri.

5. L’attribuzione delle candidature per le cariche associative si conforma al principio della rotazione. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l’intera durata del mandato.

CAPO II – Requisiti di accesso

Art. 12 Requisiti per accedere alle cariche dell’Associazione

1. Possono accedere alla carica di Presidente e a quella di Vice Presidente i rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari nonché con i requisiti di inquadramento necessari per l’accesso alle cariche associative di Presidente e Vice Presidente indicati nel regolamento unico per il sistema di Confindustria. I candidati alle cariche associative devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante. Coloro che ricoprono cariche associative sono tenute al rispetto di quanto indicato nelle delibere confederali, in particolare in tema di incompatibilità con cariche politiche.

2. Per ogni carica associativa non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria come particolarmente lesive dell’immagine dell’organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

3. La verifica delle candidature è svolto dal Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza

Art. 13 Decadenza dalle cariche dell’Associazione

1. Si ha decadenza dalle cariche dell’Associazione per la mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o, nei casi previsti dal regolamento unico per il sistema di Confindustria, per la carica di Presidente e di Vice Presidente per la mancanza del completo inquadramento del socio che ricopre la carica. Ricorrendo tali situazioni, in assenza di dimissioni volontarie da parte del rappresentante vi è la decadenza immediata dalla carica dichiarata dall’organo di appartenenza. Per il Presidente e i Vice Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea, riuniti in sede di collegio di riesame.

2. In caso di assenze ingiustificate nella partecipazione alle riunioni degli organi associativi, vi è la decadenza automatica, accertata e dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata dal Segretario, dopo tre assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare. Non è ammessa la giustificazione dell’assenza dopo l’inizio della riunione.

3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico.

4. In situazioni di criticità, l’autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso per la tutela dell’impianto etico-valoriale del sistema. E’ facoltà del Collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. La decadenza disposta dal Collegio speciale dei Probiviri determina la non rieleggibilità per almeno due mandati successivi alla dichiarazione stessa.

TITOLO V

ELEZIONI

CAPO I - Disposizioni per l’elezione dei rappresentanti negli organi associativi

Art. 14 Formazione delle liste per l’elezione dei componenti del Consiglio Generale, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. I componenti elettivi del Consiglio Generale, i Probiviri e i Revisori contabili sono eletti dall’Assemblea sulla base di liste di candidature liberamente presentate dai soci effettivi in regola con i versamenti dei contributi.

2. Il Presidente, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea dell’anno in cui devono svolgersi le elezioni per l’elezione dei componenti elettivi del Consiglio Generale, dei Probiviri e dei Revisori contabili, richiede ai soci effettivi l’invio di candidature per gli organi da eleggere.

3. I candidati per la lista per il Consiglio Generale devono essere rappresentanti dei soci che ricoprano una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

4. Per la formazione delle liste per l’elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili, le candidature di rappresentanti di imprese proposte dai soci effettivi devono presentare particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza. Non è richiesto il completo inquadramento del socio che propone la candidatura e non è richiesto che il candidato proposto ricopra una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante. I soci effettivi possono anche indicare soggetti esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

5. Le candidature, rispettivamente per il Consiglio Generale, per i Probiviri e per i Revisori contabili, sono inviate dai soci effettivi entro quindici giorni dalla richiesta al Presidente che le trasmette al Collegio speciale dei Probiviri per il parere sul profilo personale e professionale di ciascuna delle candidature pervenute. Il parere è espresso entro i successivi dieci giorni e il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare l’esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti. Entro dieci giorni dall’esclusione è possibile proporre ricorso da parte dei candidati esclusi e dei soci che li hanno proposti ai restanti Probiviri i quali, riuniti in sede di Collegio di riesame, decidono entro i successivi dieci giorni. Le liste sono costituite da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire negli organi. In caso non si siano raccolti un numero di candidature superiori ai seggi da ricoprire, si provvede alla predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori, nonché consentendo nell’elezione la votazione di tutti i candidati, con elezione solo di quelli che hanno conseguito la maggioranza dei voti espressi.

6. Le liste per l’elezione del Consiglio Generale, dei Probiviri e dei Revisori contabili, sono inviate ai soci con l’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Art. 15 Disposizioni per l’elezione degli organi associativi

1. I soci effettivi presenti all’Assemblea che deve eleggere i componenti elettivi del Consiglio Generale, dei Probiviri e dei Revisori votano la rispettiva lista di candidati per ciascun organo, esprimendo preferenze fino ai due terzi del numero dei seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità ad acquisire candidature in numero superiore a quello dei seggi da ricoprire, è consentita l’espressione di preferenze per tutti i candidati, con elezione di quelli che hanno conseguito la maggioranza dei voti espressi. Il numero massimo delle preferenze ammesse per l’elezione di ciascun organo associativo è indicato nella scheda elettorale. Lo spoglio delle schede per l'elezione è effettuato da tre delegati dei soci che, prima dello svolgimento dell’elezione nel corso della riunione dell’Assemblea, si siano candidati ad eseguire lo scrutinio o, in loro mancanza, da tre delegati estratti a sorte. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. Il Presidente proclama l’esito del risultato della votazione.

2. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di componenti eletti nel Consiglio Generale, o nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica dei Revisori contabili o dei Probiviri, subentra nella carica il primo dei non eletti della rispettiva lista. In caso di parità di voti tra i non eletti, assume la carica il candidato rappresentante del socio avente maggiore anzianità associativa. In caso sia stata esaurita la lista dei non eletti, l’organo interessato può provvedere alla cooptazione mediante votazione. Analoga procedura è adottata per i seggi che non siano ricoperti. Il mandato dei componenti individuati termina alla scadenza dell’organo.

CAPO II – Procedura per l’elezione del Presidente

Art. 16 Procedura per l’elezione del Presidente

1. La Commissione di designazione, dopo la sua costituzione, al fine di svolgere la più ampia consultazione dei soci attiva uno specifico indirizzo di posta elettronica e predispone un calendario che è comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso, con l’indicazione di almeno due date d’incontro. Sono ammesse audizioni dei soci attraverso audioconferenze, videoconferenze o consultazioni attraverso la posta elettronica e corrispondenza personale, garantendo riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse.

2. La Commissione di designazione può operare con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto, ai sensi dell’articolo 14, comma 1 dello Statuto.

3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.

4. Il candidato o i candidati alla Presidenza possono fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

5. Il Consiglio Generale vota a scrutinio segreto, anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione. In caso di due o più canditati la scheda per la votazione del candidato riporta i relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico. Il numero massimo di candidature ammesse per il voto del Consiglio Generale è di tre.

6. Risulta Presidente designato il candidato che consegue la metà più uno dei voti favorevoli dei presenti del Consiglio Generale, senza tener conto di astenuti e schede bianche, computando le schede nulle.

7. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta alla prima votazione:
a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
b) in caso di due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; le proposte sono entrambe respinte se non viene ancora raggiunta la maggioranza richiesta;
c) in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte sono entrambe respinte se non viene raggiunta la maggioranza richiesta;
d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, si provvede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Le proposte sono respinte alla terza votazione qualora non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

8. Le consultazioni riprendono in caso di respingimento della proposta o delle proposte della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, si procede alla formazione di una nuova Commissione di designazione, attraverso un nuovo sorteggio.

9. L’Assemblea vota a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione, la proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

10. Non è in ogni caso ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o la proposta di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

11. In caso di voto negativo dell'Assemblea, la Commissione di designazione in carica riprende le consultazioni, svolgendo un secondo mandato. In caso di due esiti negativi nel Consiglio Generale è costituita una nuova Commissione.

12. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell’Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta. Si procede alla convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte ripartono nuove consultazioni.

13. Qualora la Commissione di designazione verifichi ed accerti l’assenza di candidati, previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali, può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente in carica per un biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Per le verifiche e gli accertamenti dell’assenza di candidati la Commissione di designazione fa riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle auto candidature. La proposta della Commissione di designazione di confermare il Presidente in carica è votata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l’80 per cento dei membri votanti. La stessa proposta per essere approvata deve conseguire il voto favorevole del 75 per cento dei voti presenti in Assemblea.

14. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, decadenza, morte o per impedimento permanente, la Commissione di designazione si insedia entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento. Qualora la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa al Presidente dimissionario o decaduto la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President. La qualifica di Past President è attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.

CAPO III – Procedura per l’elezione dei Vice Presidenti

Art. 17 Procedura per l’elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del Consiglio Generale medesimo.

2. Il Consiglio Generale delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

3. Qualora il Consiglio Generale non approvi la proposta, il Presidente designato può presentare una nuova proposta di altri nominativi per le cariche di Vice Presidenti. In caso di un nuovo voto negativo del Consiglio Generale sulla nuova proposta del Presidente designato, la Commissione di designazione di cui all’articolo 14 dello Statuto riavvia le consultazioni per individuare nuove candidature a Presidente designato da proporre al Consiglio Generale.

4. L’Assemblea con un’unica votazione elegge, con le modalità indicate all’articolo 13 dello Statuto, i Vice Presidenti contestualmente al Presidente ed approva il programma di attività.

TITOLO VI

PROBIVIRI

Art. 18 Probiviri

1. Ai Probiviri, nell’esercizio della funzione di organo di controllo, spettano l’emanazione di pareri e di pronunce in merito alle disposizioni statutarie. I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale di cui ricevono i verbali.

2. All’inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono il Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. L’appello contro le decisioni del Collegio speciale è proposto ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

3. Spetta a tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Art. 19 Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Il Collegio speciale dei Probiviri è composto da tre Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

2. Il Collegio speciale dei Probiviri interviene su richiesta degli organi direttivi o agisce d’ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia. Il Collegio speciale dei Probiviri può chiedere l’intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

3. Il Collegio speciale dei Probiviri:
a) rilascia il parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche che per il Presidente è vincolante;
b) interpreta la normativa interna di Assosoftware;
c) dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico;
d) vigila a presidio generale della vita associativa;
e) fornisce il parere preventivo al Consiglio Generale sulle domande di adesioni in ordine al possesso dei requisiti qualitativi di trasparenza, integrità solidità e affidabilità richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al Sistema;
f) esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

4. Le decisioni del Collegio speciale dei Probiviri possono essere impugnate, entro dieci giorni dalla data della loro comunicazione alla parte o alle parti, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei dieci giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinanzi al Collegio di riesame della decadenza dalle cariche associative dichiarata dal Collegio speciale è di dieci giorni dalla comunicazione.

5. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

Art. 20 Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione del Collegio

1. Il Collegio arbitrale è attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.

2. Il ricorso contiene una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, l’indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

3. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale. L’importo è restituito al soggetto ricorrente nel caso di accoglimento del ricorso; in caso contrario l’importo è destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L’importo del deposito cauzionale è stabilito all’inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20 per cento e il 50 per cento del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico è depositata unitamente al ricorso.

4. La segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte, richiedendo la nomina del Proboviro di fiducia entro i dieci giorni successivi; il rifiuto o l’immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l’automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

5. L’incarico arbitrale può essere rifiutato solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile. Nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile e con decisione del Collegio speciale è possibile la ricusazione del Proboviro. La presentazione di un’istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

6. I due Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del Collegio; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.

7. Il Collegio arbitrale è formalmente costituito non oltre dieci giorni dall’individuazione del Presidente. All’atto della costituzione è aperta la fase istruttoria.

Art. 21 Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Il Collegio arbitrale stabilisce le regole procedurali ed individua i mezzi istruttori. Può disporre audizioni personali e può richiedere l’esibizione e l’acquisizione di documenti.

2. Il Collegio arbitrale comunica ai Probiviri di Confindustria la controversia ad esso demandata. Il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori trenta giorni. E’ facoltà del Proboviro dissenziente non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, su istanza della parte interessata si ha la caducazione degli atti compiuti per superamento del termine.

5. Il lodo è comunicato alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

6. E’ possibile proporre appello del lodo al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della relativa comunicazione.

7. In caso di errori materiali o di calcolo, il Collegio arbitrale medesimo su istanza di parte o d’ufficio, provvede alla correzione del lodo dallo stesso.

Art. 22 Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegio speciale e Collegi arbitrali.

TITOLO VII

REVISORI CONTABILI

Art. 23 Funzioni, composizione e procedura

1. I Revisori contabili vigilano sull’attività dell’Associazione e sul rispetto delle norme di legge e delle disposizioni confederali sulla materia.

2. Il controllo sulla corretta tenuta della contabilità e sulla rispondenza del bilancio consuntivo ai principi contabili e a quelli confederali è affidato ad una società di revisione contabile che produce per l’Assemblea una Relazione di revisione redatta secondo le norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

3. L'Assemblea che elegge il Consiglio Generale elegge altresì, a scrutinio segreto, i Revisori contabili di cui all’articolo 15 dello Statuto, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell’Associazione, in una lista avente un numero di candidati superiore rispetto al numero da eleggere.

4. Risultano eletti Revisori contabili i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

5. I Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

6. I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale di cui ricevono i verbali.

7. In caso di cessazione di un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quello cessato.

8. Nel caso vengano eletti nella carica liberi professionisti che non siano dipendenti o rappresentanti di associati, il Consiglio Generale delibera l’eventuale emolumento economico loro riconosciuto.