di a cura del Comitato Tecnico AssoSoftware
Pensavamo, ingenuamente, lo scorso settembre, quando avevamo pubblicato, in occasione di questo nostro appuntamento mensile con i lettori di ItaliaOggi, l’articolo dal titolo «Tassonomia Xbrl 2016 in arrivo» (ItaliaOggi 29/9/2016, pag. 39) che si fosse oramai arrivati al termine nella definizione della tassonomia Xbrl da parte dei suoi estensori. Invece, nonostante le buone intenzioni di tutti e le raccomandazioni di Assosoftware, stiamo registrando un ritardo che rischia di mettere in serio pericolo la prossima campagna bilanci. Va però premesso, non solo per semplice correttezza, ma come ringraziamento per l’effettivo sforzo collaborativo profuso, che l’attività degli estensori della tassonomia dell’Associazione Xbrl Italia è sempre stata efficace e tempestiva, così come di Infocamere per gli aspetti tecnologici. Il ritardo, infatti, è dovuto quasi esclusivamente alle ulteriori istanze dell’Oic, che ha posticipato eccessivamente la definizione di alcuni Principi contabili richiedendo agli estensori della tassonomia l’introduzione di diverse altre modifiche, creando difficoltà non indifferenti sia agli estensori stessi, sia, in cascata, alle software house che producono i software applicativi utilizzati praticamente dalla totalità delle aziende e dei commercialisti. Modifiche che seppur in alcuni casi anche condivisibili, non sono connesse in alcun modo alle novità introdotte dalla direttiva 34/2013/Ue, bensì dovute a variazioni dei Principi contabili nazionali per renderli maggiormente Ias compliant oppure semplicemente più moderni. Si sarebbe dovuto procedere con tempistiche ben diverse oppure rimandare tali interventi al prossimo anno. Dulcis in fundo, il ritardo nella pubblicazione degli Oic aggiornati ha comportato, e comporta tuttora, l’assenza di qualsiasi indicazione circa il trattamento fiscale che consegue all’adozione delle nuove regole civilistiche da parte dell’Agenzia delle entrate, assenza che a oggi non permetterebbe in via ipotetica a nessuna impresa di redigere il bilancio, ma che soprattutto non consente alle software house di predisporre le procedure gestionali che, com’è noto, permettono di effettuare in modo automatico il calcolo delle imposte basandosi su un Piano dei conti civilistico fiscalizzato, come attività propedeutica alla redazione del bilancio stesso.L’esempio. Un esempio può aiutare a capire meglio i motivi della posizione critica assunta da Assosoftware. Nella nuova tassonomia nell’attivo circolante è stata aggiunta la voce «Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita», in conformità con l’Oic 16, la cui introduzione comporta il sorgere già da subito di una prima serie di dubbi: l’annotazione dell’eliminazione del bene nel registro dei beni ammortizzabili, deve avvenire già al momento della riclassificazione oppure al momento della eventuale successiva alienazione? Il valore del bene deve essere escluso dal calcolo del limite di deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento non capitalizzate, con le medesime regole? All’atto dell’alienazione del bene si producono plus-minusvalenze ovvero ricavi. In caso di beni a deducibilità limitata i componenti positivi concorrono alla produzione del reddito in proporzione all’ammortamento dedotto? La riclassificazione del bene nell’attivo circolante determina la sua esclusione ai fini del calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo, con riferimento alla disciplina società di comodo? Ciò vale anche con riferimento agli studi di settore/parametri? È evidente che questa voce andrebbe eliminata immediatamente e riproposta il prossimo anno, dopo un approfondito studio sui suoi impatti.Conclusioni. Che dire, se non che ci abbiamo provato? Assosoftware si era fatta promotrice dell’apertura di un importante tavolo di confronto tra tutte le parti interessate. Avevano aderito al tavolo i principali enti interessati, in particolare il dipartimento del Tesoro del Mef, l’Oic, Infocamere, Xbrl Italia, Assirevi, Rete imprese Italia. Purtroppo poi nel prosieguo, il ruolo di Oic ha avuto il sopravvento rispetto alla concertazione, imponendo una tabella di marcia e degli effetti applicativi che non sono compatibili con una realistica programmazione degli adempimenti.