Cresce l’offerta assicurativa contro il cyber risk - NORME E TRIBUTI PLUS DEL 12/03/2024
L’aumento degli attacchi cyber ha spinto le assicurazioni ad offrire prodotti per una tutela preventiva e coperture ad hoc per i costi conseguenti alle violazioni informatiche
Nel corso del Convegno AssoSoftware dal titolo «Adempimenti fiscali 2024 – Le novità per lo sviluppo del software» che si è tenuto a Milano nei giorni 28 e 29 febbraio, sono stati trattati anche i seguenti temi: «Cyber risk e Responsabilità civile professionale: le coperture essenziali per un futuro sicuro» e «Le coperture assicurative per i produttori di software».
Argomenti che hanno suscitato un notevole interesse, anche in virtù del notevole incremento degli attacchi informatici subiti dalle aziende e dagli studi di tutto il mondo nell’ultimo anno. Attacchi, peraltro, avvenuti con frequenza e in misura assai maggiore in Italia, probabilmente per effetto della bassa alfabetizzazione informatica del nostro Paese.
Gli obiettivi del cybercrime sono sostanzialmente di due tipi:
- economico (sottrazione di denaro oppure di informazioni e segreti aziendali mediante atti di estorsione, sabotaggio, frode o spionaggio);
- politico (compimento di atti dimostrativi o di condizionamento, ad esempio, di libere elezioni).
Le tecniche utilizzate dagli hacker per compiere atti di cybercrime sono in continua evoluzione. Vengono utilizzati virus, malware, defacement (illecita modifica di una pagina web volta a variare o catturare informazioni), phishing (e-mail contraffatte), attacchi DDoS (si ottiene il blocco dei sistemi, inondandoli di richieste).
A causa della crescita degli attacchi, il rischio cyber è divenuto una delle aree di maggior attenzione nell’ambito del Risk management aziendale, tenuto anche conto delle sempre più stringenti disposizioni europee in materia di privacy (Gdpr).
L’offerta delle assicurazioni
Le principali società di assicurazione a livello mondiale stanno quindi predisponendo delle specifiche infrastrutture, anche mediante la creazione di società dedicate, in grado di fornire alle aziende:
- servizi di valutazione preventiva del livello di protezione informatica;
- servizi di pronto intervento per il rapido ripristino delle funzionalità informatiche;
- specifiche protezioni assicurative in relazione alle molteplici tipologie di danno che possono derivare da un attacco informatico.
I servizi di valutazione preventiva permettono, da una parte, di verificare il livello di sicurezza del sistema informatico dell’azienda evidenziandone le vulnerabilità, dall’altra permettono di predisporre una proposta assicurativa personalizzata sulla base dei risultati ottenuti analizzando non solo i dati rilevati sulla vulnerabilità, ma anche le informazioni sull’azienda presenti sul Deep e sul Dark web (ad esempio, disponibilità in vendita di credenziali del cliente, eccetera).
I servizi di pronto intervento sono, invece, fondamentali per garantire il contenimento dei danni e la tempestiva ripresa dell’attività aziendale. Il soccorso può essere richiesto con accesso da remoto o nei casi più complessi anche con interventi presso l’assicurato laddove necessario. I servizi di pronto soccorso sono forniti, a seconda dei casi, da partner specializzati in cyber security o da società specializzate facenti capo alla società di assicurazione stessa.
Per ultime le coperture assicurative, che possono riguardare:
- i costi di ripristino dei danni al sistema informatico;
- la responsabilità civile;
- la protezione per l’assistenza legale.
Per quanto riguarda i costi di ripristino dei danni al sistema informatico, oltre ai costi veri e propri legati ai danni materiali all’hardware e di ripristino della rete, da segnalare anche la possibilità di assicurarsi:
- dai costi sostenuti per notificare l’evento cyber alle autorità competenti e ai singoli soggetti titolari dei dati compromessi;
- dai costi sostenuti per compiere le indagini necessarie a stabilire le modalità con cui è stato realizzato l’attacco informatico;
- dai costi per la “tutela reputazionale”, ossia per contenere i danni derivanti dalla diffusione pubblica di fatti e circostanze relative all’attacco cyber.
Per quanto riguarda la responsabilità civile è possibile assicurarsi, oltre che per i danni sistemi informatici di terzi, anche:
- per le perdite patrimoniali costituite dagli oneri che possono derivare a terzi per il mancato rispetto degli obblighi di legge a causa dell’attacco cyber (ad esempio sanzioni amministrative, violazioni di marchi registrati o di diritti d’autore, eccetera);
- per danni non patrimoniali, causati a terzi da illecito trattamento dei dati personali e societari, o derivanti dal reato di diffamazione compresi i costi sostenuti da terzi per servizi di tutela reputazionale.
Per ultimo è possibile attivare la tutela legale per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un attacco cyber e che abbia dato luogo a vertenze civili, penali e amministrative.
Concordato biennale, per i forfettari gestionali da aggiornare. Estensione ad hoc per gli Isa - NORME E TRIBUTI PLUS DEL 05/03/2024
Prende forma la disciplina del concordato preventivo biennale, con cui dovranno confrontarsi tutti i professionisti e gli intermediari fiscali nella prossima dichiarazione dei Redditi 2024
Con la pubblicazione del Dlgs 13/2024 (articoli da 6 a 39) prende forma la disciplina del concordato preventivo biennale, con cui dovranno confrontarsi tutti i professionisti e gli intermediari fiscali nella prossima dichiarazione dei Redditi 2024.
Le soluzioni operative che verranno adottate lato software sono state illustrate, dai relatori dell’agenzia delle Entrate e di Sogei, nel corso del convegno AssoSoftware dal titolo «Adempimenti fiscali 2024 – Le novità per lo sviluppo del software» che si è tenuto a Milano il 28 e il 29 febbraio, evento rivolti ai soci e aperto anche al pubblico esterno.
Vediamo quindi in sintesi quali sono i passaggi per poterne prima verificare la convenienza e poi, eventualmente, per aderire al concordato preventivo biennale.
Va premesso che, in fase di prima applicazione, il concordato preventivo sarà di durata biennale solo per i soggetti Isa e riguarderà le imposte sui redditi e l’Irap. Mentre per i soggetti che adottano il regime forfettario la durata sarà di un solo anno (articolo 7, comma 2).
I programmi informatici con cui l’agenzia delle Entrate formulerà la proposta per la definizione del reddito concordato, saranno due:
- per i soggetti Isa, dopo il primo rilascio che dovrà avvenire entro i primi giorni di maggio dedicato alla sola modulistica Isa, sarà resa disponibile entro il 15 giugno 2024 un’estensione del software «Il tuo Isa» che permetterà, tramite l’inserimento del nuovo quadro P (righi da P01 a P10), di aderire al concordato preventivo biennale;
- per i soggetti forfettari sarà resa disponibile un’estensione del software «RedditiOnLine», che permetterà di compilare la nuova sezione VI del quadro LM (righi da LM60 a LM64) dedicata ai soggetti che desiderano aderire al concordato preventivo per l’anno di imposta 2024.
Per quanto riguarda i soggetti Isa, i gestionali di area fiscale che già da anni incorporano le funzionalità del software «Il tuo Isa», incorporeranno anche la sua estensione permettendo agli operatori di elaborare la proposta di concordato tramite il gestionale stesso.
A tal proposito, nel ricordare che per poter effettuare i calcoli continua a essere necessario anche quest’anno – per il contribuente o il suo intermediario fiscale – scaricare dal sito dell’agenzia delle Entrate il file Xml dei dati precalcolati, va segnalato che tale file conterrà anche le ulteriori informazioni necessarie al software «Il tuo Isa»” per formulare la proposta per l’adesione al concordato preventivo biennale.
Non sarà quindi necessario per gli operatori effettuare operazioni ulteriori rispetto al passato, stante che già da subito nel file Xml dei dati precalcolati saranno presenti anche le informazioni utili all’elaborazione della proposta.
Per quanto riguarda i soggetti che aderiscono al regime forfettario, i gestionali di area fiscale dovranno invece da quest’anno incorporare anche una nuova funzionalità (probabilmente un componente che sarà inserito nel software «RedditiOnLine») per permettere anche in questo caso agli operatori di elaborare la proposta di concordato tramite il gestionale stesso.
Lato dichiarazione dei Redditi 2024, al di là dell’inserimento della citata sezione VI del quadro LM per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, non vi saranno ulteriori novità.
Il modello Redditi 2025
Ben diverso sarà il prossimo anno per quanto riguarderà il modello Redditi 2025, che dovrà subire numerose modifiche dovendo esso gestire il “doppio binario” fiscale, una volta chiariti i numerosi dubbi circa, ad esempio, il trattamento dei costi e dei ricavi a ripartizione pluriennale e dei conseguenti effetti sul calcolo delle imposte anticipate e differite, in presenza di reddito concordato.
La gestione degli acconti
Vanno ricordate, infine, le disposizioni in tema di acconti delle imposte sui redditi e dell’Irap relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato (articoli 20 e 31). Queste prevedono per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato preventivo e per ciascuna tipologia di acconto che, qualora il versamento vada effettuato in due rate, la seconda rata dovrà essere calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito o al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Imu, dal 2025 le aliquote dei comuni saranno disponibili sul sito del Mef - NORME E TRIBUTI PLUS DEL 27/02/2024
Le software house si stanno attrezzando per aggiornare le procedure di calcolo dell’Imu consentendo l’acquisizione dei dati dalle Finanze
Con un comunicato dello scorso 30 novembre 2023, il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha confermato la proroga all’anno di imposta 2025, disposta dall’articolo 6-ter del Dl 132/2023, dell’obbligo per i comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu esclusivamente tramite l’elaborazione digitale del nuovo Prospetto delle aliquote, di cui all’articolo 1, commi 745-780, della legge 160/2019.
L’elaborazione di questo Prospetto da parte dei comuni dovrà avvenire utilizzando l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale denominata “Gestione Imu”, con cui i comuni potranno:
- individuare le fattispecie in base alle quali hanno la facoltà di diversificare le aliquote Imu;
- elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote al Dipartimento delle finanze del Mef.
Va ricordato, infatti, che l’articolo 1, comma 756, della legge 160/2019, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Mef del 7 luglio 2023.
Più nel dettaglio, l’articolo 2 di tale decreto prevede che le fattispecie individuate siano le seguenti:
- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).
Il comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, ha in ogni caso facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie, ma solo ed esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell’allegato A del decreto stesso, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
I comuni, indipendentemente dal fatto che intendano o meno diversificare le aliquote, devono comunque redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica “Gestione Imu” che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il Prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e senza il quale la delibera non è idonea a produrre gli effetti di cui ai successivi commi da 761 a 771 della legge 160/2019.
Le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi del comma 767, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef entro il 28 ottobre dello stesso anno.
A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
L’impatto sui software gestionali
La novità costituita dalla normalizzazione delle tabelle delle aliquote, auspicata da anni da tutti gli stakeholders e conseguente alle disposizioni contenute nel citato comma 756, unita alla volontà del Mef di rendere disponibili a tutti i soggetti interessati i dati delle aliquote Imu così raccolte, sta portando alla realizzazione, da parte dell’agenzia delle Entrate e del suo partner tecnologico Sogei, di un sistema informatico ad alta interoperabilità, che sarà reso disponibile intorno alla fine di quest’anno.
Tale sistema sarà realizzato nel rispetto dei criteri previsti dal “Modello di Interoperabilità” dell’Agid, che prevede la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti terzi, per mezzo di soluzioni tecnologiche che assicurino l’interazione e lo scambio di informazioni, senza vincoli sulle implementazioni.
AssoSoftware e il suo Comitato Tecnico stanno dando il loro contributo alla realizzazione del nuovo sistema informativo, fornendo i propri suggerimenti, nell’ambito di specifici incontri dedicati al confronto in ambito tecnico sulle modalità operative e sulle tecnologie da adottare.
La generalità delle software house di area fiscale associate ad AssoSoftware ha già manifestato un forte interesse ad aggiornare già dal prossimo anno le proprie procedure di calcolo dell’Imu, acquisendo i dati delle aliquote Imu direttamente e in modo automatico dal sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef.
Fattura elettronica, gli errori nelle dichiarazioni d’intento portano allo scarto - NORME E TRIBUTI PLUS DEL 13/02/2024
Con le nuove specifiche tecniche sono state introdotte alcune novità sul contenuto del documento elettronico, dall’estensione del documento TD28 per sanare la mancata applicazione del meccanismo del reverse charge alla possibilità per gli agricoli di indicare l’aliquota di compensazione
A partire dallo scorso 1° febbraio 2024 sono entrate in produzione le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica, versione 1.8 del 12 dicembre 2023.
Va subito detto che le nuove specifiche non hanno comportato modifiche di alcun tipo allo schema Xsd della fattura elettronica, per cui non è stato necessario effettuare modifiche ai sistemi di generazione automatica dei file Xml utilizzati dai software gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware.
Le novità riguardano invece il contenuto della fattura, in particolare:
a) l’introduzione di un nuovo controllo che prevede lo scarto delle fatture emesse con Natura «N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento», nelle quali sono stati indicati estremi delle dichiarazioni d’intento non corretti o facenti riferimento a dichiarazioni d’intento non valide;
b) la possibilità di indicare, nelle fatture emesse dai produttori agricoli, anche l’aliquota di compensazione, al fine di poter ottenere la corretta predisposizione dei documenti Iva “precompilati” da parte dell’agenzia delle Entrate. Si tratta comunque di una facoltà e non di un obbligo;
c) la possibilità di sanare, con l’emissione di un documento di tipo TD28, la mancata applicazione del meccanismo del reverse charge da parte del cessionario nazionale, in relazione alle fatture ricevute da fornitori esteri titolari di partita Iva italiana (ad esempio, soggetti identificati in Italia) erroneamente emesse con Iva nei confronti del cessionario nazionale stesso.
In relazione al punto a), relativo al controllo sugli estremi delle dichiarazioni di intento, va ricordato che nel blocco vanno compilati l’elemento con la stringa «INTENTO», l’elemento con il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno «-» oppure dal segno «/» (es. 08060120341234567-000001) e infine l’elemento con la data della ricevuta telematica contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Qualora gli estremi non risultassero corretti ovvero la dichiarazione d’intento indicata risultasse invalidata, la fattura verrebbe scartata con codice d’errore 00477.
In relazione al punto b), concernente la facoltà di indicare nelle fatture emesse dai produttori agricoli anche l’aliquota di compensazione, nel blocco va compilato l’elemento con la stringa:
- ALI-COMP, nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A;
- NO-COMP, nel caso di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A;
- OCC34BIS, nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del Dpr 633/1972.
Nel primo dei tre casi, concernente le cessioni di prodotti della Tabella A, nell’elemento va indicata la percentuale di compensazione.
L’ultima novità indicata al punto c) è relativa alla possibilità di emettere un documento elettronico di tipo TD28 per adempiere all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) da parte del cessionario, in relazione a fatture di acquisto cartacee ricevute da fornitori esteri non stabiliti in Italia, ma ivi identificati e titolari di partita Iva italiana, erroneamente emesse con Iva nei confronti del cessionario stesso.
Il documento di integrazione TD28, finora in uso solo per gli acquisti da fornitori residenti a San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta, viene quindi esteso a tutti i fornitori esteri identificati in Italia.
Nel corso dell’ultimo Telefisco l’agenzia delle Entrate comunque ha precisato che, in tale situazione, l’emissione del TD28 assolve esclusivamente alla predetta funzione di Esterometro. Tuttavia, poiché il cessionario viene a trovarsi nell’ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis.1, del Dlgs 471/97, in cui avrebbe dovuto assolvere l’Iva mediante inversione contabile, mentre invece l’Iva è stata erroneamente addebitata dal fornitore, il cessionario è comunque punibile con sanzione amministrativa. Resta però fermo il diritto alla detrazione dell’Iva, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/1972.
Tutte queste novità dovrebbero avere impatti limitati sui cicli di fatturazione delle aziende e dei professionisti.
Modello F24, stop alle compensazioni in presenza di ruoli oltre i 100mila euro - NORME E TRIBUTI PLUS DEL 06/02/2024
Riforma fiscale e legge di Bilancio introducono diverse novità, i sostituti d’imposta potranno indicare le ritenute effettuate e versate e si potrà pagare con PagoPa
La recente produzione normativa sta interessando, per molti aspetti, il modello F24 che, dopo oltre 20 anni di onorata carriera, potrebbe vederne modificate anche sostanzialmente le modalità d’uso da parte dei contribuenti e dei loro intermediari fiscali. Gli ambiti evolutivi più importanti riguardano infatti:
a) l’obbligo dal 1° luglio 2024 di utilizzare servizi telematici dell’agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni, comprese quelle che finora erano esonerate da tale obbligo (articolo 1, commi 94 e 95, legge 213/2023), quali ad esempio quelle concernenti i crediti Inps e Inail;
b) il divieto totale dal 1° luglio 2024 di effettuare compensazioni con il modello F24 in presenza di ruoli superiori a 100mila euro (articolo 1, commi 94-96, legge 213/2023);
c) la possibilità dal prossimo anno, per i sostituti d’imposta, di utilizzare un nuovo modello F24 opportunamente integrato, in luogo del modello 770, per dichiarare le ritenute effettuate e versate (articolo 16, Dlgs 1/2024);
d) la possibilità di addebito dei modelli F24 contenenti pagamenti futuri (articolo 17, Dlgs 1/2024), non appena emanato l’apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate in cui verranno stabiliti i criteri e le modalità applicative;
e) la possibilità di effettuare i pagamenti tramite PagoPA (articolo 18, Dlgs 1/2024), non appena pubblicati gli appositi provvedimenti attuativi;
f) il vincolo, che verrà introdotto con appositi provvedimenti attuativi che ne fisseranno pure la decorrenza, di poter effettuare la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps (articolo 1, comma 97, legge 213/2023) esclusivamente:
- a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge, per i datori di lavoro non agricoli;
- a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge, per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola;
- a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Inps.
Infine, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail potrà essere effettuata a condizione che il credito sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Gli impatti sul software
Per quanto riguarda le prime due novità di cui ai punti a) e b), che avranno decorrenza dal 1° luglio 2024, si dovrà valutare la possibilità, laddove non già disponibile:
- di disattivare l’utilizzo dei crediti Inps e Inail, nel caso di utilizzo del canale CBI, indirizzandoli verso il canale Entratel;
- di inibire ogni tipo di compensazione “soggettiva”, in caso di ruoli superiori a 100mila euro.
Per quanto riguarda il punto c), la cui decorrenza è il 1° gennaio 2025, occorrerà – per le software house associate ad AssoSoftware – pianificare opportunamente le attività dell’ultimo quadrimestre di quest’anno per implementare, qualora valutato necessario, i campi del nuovo modello F24 “sostituti”, che presumibilmente conterrà i medesimi campi già presenti sui quadri ST e SV del modello 770.
È inevitabile, infatti, la pubblicazione di un nuovo modello F24 dedicato ai sostituti d’imposta, con relativo tracciato telematico di trasmissione in formato Entratel, corredato dalle necessarie specifiche tecniche e dai Controlli Sogei.
In relazione alle novità di cui ai punti d) ed e), il primo è quello di maggiore interesse in quanto consentirà di ridurre gli adempimenti manuali, permettendo l’invio in un unico flusso di più deleghe rateizzate ovvero di importo predeterminato, senza la necessità di dover chiamare il cliente mese per mese per ricordagli di effettuare il versamento.
Più complesso sarà invece gestire l’ultima tra le novità elencate, di cui al punto f). Per gestire l’automatismo, gli applicativi paghe e fiscali che “dialogano” con l’applicativo della delega unica dovranno essere modificati per fornire alla delega la data a partire dalla quale è realmente possibile utilizzare i crediti.
Si tratta di un adeguamento non banale, sui cui le software house dovranno operare con la massima attenzione affinché i propri clienti non si vedano scartate le deleghe trasmesse.
Risulta evidente quanto sia cruciale disporre tempestivamente della normativa di attuazione nonché di interpretazioni ufficiali dell’agenzia delle Entrate, dell’Inps e dell’Inail.
Rimanenze di magazzino, sanatoria con vista su Redditi - NORME E TRIBUTI PLUS DEL 30/01/2024
Nei modelli un prospetto per la richiesta di eliminazione o di iscrizione dei valori e l’evidenza dell’importo da pagare, suddiviso in due rate di pari importo
L’articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) ha previsto per gli esercenti attività d’impresa, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, la possibilità di procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.
Va detto che la norma sembrerebbe di fatto interessare i soli soggetti in contabilità ordinaria, stante che – da qualche anno – le rimanenze risultano fiscalmente irrilevanti per i soggetti in contabilità semplificata.
La legge prevede, in caso di «eliminazione di valori», il pagamento:
a) dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
In caso di «iscrizione di valori», invece, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel modello Redditi 2024.
Le imposte dovute – prosegue la legge – dovranno essere versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
I costi da sostenere per l’adeguamento, secondo gran parte dei pubblicisti che hanno effettuato simulazioni sulla sua convenienza economica, appaiono piuttosto rilevanti, per cui bisognerà capire quale sarà l’effettiva adesione a questa particolare forma di sanatoria.
Al momento, dalle prime “interviste” delle software house ai propri clienti di riferimento, sembrerebbe che la nuova sanatoria non sia di particolare interesse per i contribuenti da loro assistiti, soprattutto a causa del suo costo elevato.
Se questa tendenza fosse confermata, la generalità delle software house si limiterà a effettuare un allineamento delle procedure di gestione dei modelli Redditi, chiaramente a meno di specifiche richieste che dovessero pervenire dai propri clienti.
Di fatto nei modelli dichiarativi avremo probabilmente:
- un prospetto per la richiesta di eliminazione ovvero di iscrizione dei valori;
- l’evidenza dell’importo da pagare, suddiviso in due rate di pari importo.
Gli applicativi di elaborazione dei modelli Redditi gestiranno, di conseguenza, sia la compilazione del suddetto prospetto, che il versamento con il modello F24, compilando le due deleghe in modo totalmente automatico.
I software lanciano la volata a dichiarazione Iva e certificazione unica - NORME E TRIBUTI PLUS DEL 23/01/2024
Il rilascio dei gestionali consentirà di prepararsi in anticipo per l’invio telematico dei due modelli
Con due diversi provvedimenti delle Entrate del 15 gennaio (rispettivamente 8230/2024 e 8253/2024) sono stati approvati:
- i modelli di dichiarazione Iva 2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- il modello di Certificazione unica 2024, relativa all’anno 2023, insieme alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni.
Le software house associate ad AssoSoftware erano in attesa della loro pubblicazione per poter rilasciare, nei limiti del possibile, le procedure con il necessario anticipo affinché i propri clienti possano disporre del maggior tempo possibile per espletare gli adempimenti fiscali.
La dichiarazione Iva
In particolare, per quanto riguarda il modello Iva 2024, questo può essere presentato già a partire dal 1° febbraio 2024, per poter fruire:
- della possibilità di utilizzare in compensazione l’eventuale credito sul modello F24 già a partire dal 16 febbraio 2024, stante che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge;
- di una più rapida erogazione dei rimborsi, in ossequio alle disposizioni contenute nell’articolo 38-bis, comma 1, del Dpr 633/1972.
La scadenza ultima di presentazione del modello Iva 2024 quest’anno è il 30 aprile 2024.
Certificazione unica
Per quanto riguarda il modello Cu 2024, sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato) i sostituti d’imposta che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, che devono essere dichiarati all’interno del modello 730/2024 ovvero nel modello Redditi PF 2024.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire invece entro il termine di presentazione della dichiarazione 770 dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2024.
A livello software entrambi i modelli richiedono l’apertura della nuova annualità «2024», in quanto si tratta delle prime due dichiarazioni dell’anno i cui dati si riferiscono all’anno fiscale 2023.
Di regola l’apertura di una nuova annualità comporta la creazione di un’apposita «area dedicata», in cui vengono posizionati sia i programmi sia gli archivi della nuova annualità. Tutti i principali software gestionali in ambito fiscale consentono, infatti, di operare sia sulla dichiarazione dell’anno sia su quelle delle annualità precedenti.
La predisposizione della nuova annualità è un’attività puramente tecnica, il cui valore non è immediatamente percepibile dall’utilizzatore della procedura, ma che racchiude quasi sempre un’elevata complessità, in quanto i programmi delle varie annualità devono continuare a funzionare e anche a “dialogare” tra di loro.
I dati di riporto da un’annualità alla successiva, infatti, sono spesso numerosi (in particolare per le dichiarazioni dei Redditi) per cui le procedure devono essere verificate e testate a fondo, prima del rilascio definitivo. Ciò al fine di non introdurre malfunzionamenti su funzionalità che – pur non essendo state oggetto di modifiche dirette – non potrebbero non operare più correttamente a seguito delle modifiche apportate alle procedure per l’inserimento della nuova annualità.
Ricordiamo, infine, che le software house sono anche impegnate nelle attività di analisi e aggiornamento degli applicativi in riferimento agli impatti dovuti alla recente produzione normativa, in particolare con riferimento alla delega fiscale (legge 111/2023), al decreto Adempimenti (Dlgs 1/2024) e alla legge di Bilancio (legge 213/2023).
Dunque, un inizio anno impegnativo, cui seguirà l’impegno degli operatori che potranno espletare gli adempimenti di legge grazie anche all’utilizzo del proprio software gestionale, costantemente aggiornato.
"Il fisco che cambia": l'intervento di AssoSoftware all'evento di Confindustria - 27 marzo 2024, Roma e online
“Il fisco che cambia: la prima fase di attuazione della riforma fiscale”
AssoSoftware sarà presente con l’intervento istituzionale del Direttore Generale, Roberto Bellini, alla giornata di approfondimento sulla delega fiscale, organizzata da Confindustria con SFC e il supporto di 4Manager. L’evento si terrà:
mercoledì 27 marzo 2024
dalle ore 9.00 alle ore 16:30
V.le dell’Astronomia, 30 (Sala Pininfarina) – Roma
Durante la giornata saranno analizzati, alla presenza di autorevoli esponenti del mondo accademico, istituzionale e di impresa, gli impatti e le opportunità che i decreti legislativi, fin qui approvati, tratteggiano.
L’incontro costituirà anche l’occasione per tracciare insieme le priorità di intervento per le imprese, in un percorso di ridisegno complessivo del sistema tributario che, come la Legge delega stessa si prefigge, può essere leva di crescita economica del Paese.
A questo link il programma completo dell’evento con, all’interno, il link ed il QR-Code per l’adesione; per chi non potesse partecipare presso la sede, sarà possibile seguire i lavori tramite collegamento da remoto. Le iscrizioni per coloro che parteciperanno in presenza andranno effettuate entro e non oltre il 21 marzo 2024.
DL PNRR. AssoSoftware: con il Piano Transizione 5.0 il software diventa la leva per lo sviluppo dell’IA - 15 marzo 2024
DL PNRR. AssoSoftware: con il Piano Transizione 5.0 il software diventa la leva per lo sviluppo dell’IA
Roma, 15 marzo 2024 – “L’approvazione del Piano Transizione 5.0, incluso nell’articolo 38 del DL PNRR, rappresenta un importante risultato, a lungo atteso da tutta la filiera italiana del software. Un traguardo che conferma l’impegno del Governo per accelerare la digitalizzazione del nostro sistema produttivo” ha dichiarato Roberto Bellini, Direttore Generale di AssoSoftware, nel corso dell’audizione presso la V Commissione (Bilancio) della Camera dei Deputati nell’ambito della conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
“In particolare – ha aggiunto il Direttore – il nuovo Piano permetterà a tutte le imprese, in particolare a quelle PMI che oggi faticano a muoversi in un mercato sempre più competitivo, di incrementare gli investimenti nel software, che rappresenta la leva per lo sviluppo di tutte le tecnologie emergenti, a partire dall’Intelligenza Artificiale”.
Con l’approvazione del Piano Transizione 5.0 gli investimenti sulla transizione digitale sono stati legati a quelli sull’efficientamento energetico della struttura produttiva e dei processi produttivi. A questo proposito, nella fase di attuazione del decreto-legge “sarà fondamentale definire in modo specifico la metodologia con la quale le imprese dovranno calcolare la riduzione, ottenibile attraverso l’acquisto di un software gestionale, dei consumi energetici” .
“Proprio per questo – ha concluso Roberto Bellini – AssoSoftware è a disposizione delle Istituzioni per offrire il contributo di tutto il comparto in termini di idee, esperienze e best practices anche alla luce dell’expertise maturata in questi anni grazie alla collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano che ha portato, a partire da quest’anno, alla nascita del primo Osservatorio dedicato al Software & Digital Native Innovation”.
LINK ALLA REGISTRAZIONE DELL’AUDIZIONE
Software, settore in crescita. "L'Italia può essere un hub" - IL SOLE 24 ORE, 9 marzo 2024
Con l’approvazione del Piano Transizione 5.0, il Governo ha finalmente riconosciuto il ruolo del software gestionale come fattore abilitante per la trasformazione digitale del Paese.
Oggi l’Italia può attrarre nuovi investimenti e diventare un hub europeo del software.
Lo ha detto oggi a “Il Sole24Ore” il Presidente Pierfrancesco Angeleri intervistato da Andrea Biondi. ‘’Le condizioni ci sono, ora basta dare il giusto colpo di acceleratore”.
LEGGI L’INTERVISTA AL PRESIDENTE ASSOSOFTWARE
Kickoff Osservatorio Software & Digital Native Innovation: evento online, 21 marzo 2024
Kickoff Osservatorio Software & Digital Native Innovation
21 marzo 2024, dalle ore 10.00
Evento gratuito online, rivolto ai soci e aperto al pubblico
Da quest’anno la nostra ricerca sul Software, realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano, cresce e diventa un vero Osservatorio Software & Digital Native Innovation, di cui AssoSoftware è co-founder e sarà coordinatore, insieme al Politecnico di Milano.
Vi invitiamo all’incontro online di lancio del nuovo Osservatorio Software & Digital Native Innovation, con lo scopo di evidenziare e diffondere il valore strategico della filiera del Software sull’innovazione digitale e sull’economia del Paese.
Di seguito i dettagli.
Kickoff Osservatorio Software & Digital Native Innovation
21 marzo 2024, ore 10:00-12:30
Modalità: Online
La partecipazione all’incontro è gratuita, è sufficiente iscriversi a questo link con indirizzo e-mail aziendale.
I dati di collegamento saranno trasmessi agli iscritti alcuni giorni prima dell’evento.
Gli obiettivi di ricerca dell’Osservatorio sono:
- analizzare il mercato attraverso una rilevazione estensiva della filiera del Software italiana, dal punto di vista della domanda e dell’offerta, monitorando la nascita di nuovi modelli di business “digital native” e fornendo dati utili all’indirizzo strategico dei player del settore;
- diffondere pratiche d’innovazione e stimolare l’innovazione dei modelli di business, creando degli spazi di confronto e contaminazione tra imprese e startup «digital native» in logica di Open Innovation;
- aggiornare la filiera sui trend dell’innovazione digitale (es. AI & Analytics, Blockchain, Cloud, Cybersecurity…) e analizzarne le ricadute sullo sviluppo e sull’evoluzione funzionale del software;
- agevolare un dialogo continuativo con le istituzioni di riferimento sul tema.
Evento "Interoperabilità tra software gestionali e sistema bancario" - 19 marzo 2024, Milano
Interoperabilità tra software gestionali e sistema bancario
19 marzo 2024
Rooftop @Copernico Isola S32 – 13º piano, Via Filippo Sassetti 32, Milano
Evento gratuito, organizzato in collaborazione con Fabrick Spa
Evento rivolto ai soci e aperto anche al pubblico esterno, previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti disponibili
Clicca qui per scaricare l’invito
E’ sempre più strategico per le aziende e i professionisti interagire con il sistema bancario rapidamente e in forma integrata con i propri processi amministrativi, a prescindere dal tipo di banca utilizzata e dalla localizzazione della stessa.
Per dare una risposta a questi bisogni la UE ha emanato diverse direttive PSD (Payments Services Directive) aprendo il mercato bancario a nuovi attori e incoraggiando l’innovazione in tutti i processi finanziari.
Con l’avvento della PSD2 sono state messe a disposizione specifiche API che permettono l’integrazione nei software gestionali di funzionalità, quali la consultazione dei c/c e la generazione di incassi e pagamenti, prima riservate solo ai programmi di corporate banking,
AssoSoftware, insieme a Fabrick Spa, ha organizzato un evento gratuito, rivolto ai soci e aperto al pubblico, per presentare gli ultimi sviluppi della normativa PSD, oltre alle opportunità e ai vantaggi per i soci derivanti dall’Accordo con Fabrick Spa.
Interoperabilità tra software gestionali e sistema bancario
Martedì 19 marzo 2024 | dalle ore 11:15 alle ore 14:00
Milano (Rooftop @Copernico Isola S32 – 13º piano, Via Filippo Sassetti 32)
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Agenda dei lavori
11:15
Registrazione
11:30
Apertura a cura di Piermassimo Colombo, Vicepresidente AssoSoftware e Marco Scaccia, Deputy CCO e Head of Sales FSI & Solutions di Fabrick
11:40
Le novità in tema di PSD2, PSD3 e lo scenario dell’Open Finance a servizio dell’Information Technology, a cura di Alessio Damonti, CCO di Fabrick
12:00
Breve intervista a Valter Rosso – Sistemi S.p.A. sull’applicazione delle funzionalità di Open Finance nei software gestionali
12:15
Approfondimento sull’accordo tra AssoSoftware e Fabrick e presentazione Case Study sull’implementazione dei servizi
12:30
Q&A
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- I soci dovranno utilizzare il link trasmesso via email.
- Il link di iscrizione rivolto unicamente ai non associati è il seguente: FORM DI ADESIONE – PUBBLICO ESTERNO
Per qualsiasi esigenza, è possibile contattare gli Uffici di Segreteria AssoSoftware all’indirizzo e-mail: info@assosoftware.it.