ESONERO CONTRIBUTIVO PER MADRI LAVORATRICI

DOMANDA

Nel caso in cui l’esonero madri corrente e dei periodi arretrati da 01/2024 siano esposti nell’UniEMens di 03/2024, I codici M054 e M055 di restituzione esonero IVS potranno essere esposti nell’UniEMens di 03/2024, oltre che per la competenza 01/2024, anche per la competenza 02/2024?

RISPOSTA

Si.

DOMANDA

Al di fuori del primo periodo di avvio (entro UniEMens di 05/2024), i codici M054 e M055 saranno utilizzabili in caso di moduli che la lavoratrice consegna tardivamente al datore di lavoro per il conguaglio dei periodi pregressi?

RISPOSTA

Si confermano invio flussi regolarizzativi.

DOMANDA

Al di fuori del primo periodo di avvio (entro UniEMens di 05/2024), in caso di richiesta tardiva della lavoratrice, i codici ELA2 e ELA3 potranno essere esposti per il conguaglio dei periodi pregressi per tutto il 2024 (ELA2) e sino a 12/2026 (ELA3)?
Attualmente dalle risposte fornite sul Forum, pare essere possibile sanare la situazione solo attraverso gli UniEMens di regolarizzazione, ma è un onere aggiuntivo in capo al datore di lavoro. Si auspica che l’INPS consenta in alternativa l’utilizzo dei i codici di arretrato per tutto il periodo di vigenza.

RISPOSTA

Si confermano invio flussi regolarizzativi.

DOMANDA

Chiediamo che l’INPS, per la gestione arretrati dell’esonero lavoratrici madri con contestuale restituzione dell’esonero IVS 6/7%, riconsideri la possibilità di utilizzare i flussi Uniemens con i codici ELA2/ELA3 e M054/M055, al posto dei flussi regolarizzativi, anche in periodi successivi a quelli indicati nella circolare n. 27 del 31 gennaio 2024.

RISPOSTA

Si confermano invio flussi regolarizzativi.

DOMANDA

Nel mese di trasformazione, dato che per la frazione di mese a tempo determinato non si può fruire dell’esonero madri, si può beneficiare dell’esonero IVS 6-7%?

RISPOSTA

Si.

DOMANDA

Esempio: il rapporto di lavoro di una dipendente viene trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato in data 20 marzo 2024. La dipendente, madre di tre figli, che ha richiesto l’esonero lavoratrici madri L.213/2023 rientra anche nella fascia di reddito per la fruizione dell’esonero contributivo IVS del 7%.
Chiediamo se è corretta la seguente modalità di applicazione degli esoneri:
• per il periodo a tempo determinato (dal 01/03 al 19/03): esonero contributivo IVS del 7%; esposizione nella denuncia Uniemens con Codice causale L098

RISPOSTA

Si conferma la correttezza dell’operato.

DOMANDA

per il periodo a tempo indeterminato (dal 20/03 al 31/03): esonero contributivo lavoratrici madri nel limite della soglia massima di 250; esposizione nella denuncia Uniemens con Codice causale ELA3.

RISPOSTA

Si conferma la correttezza dell’operato.

DOMANDA

Si chiede conferma del fatto che, se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato della lavoratrice madre copre l’intero mese, il limite di 250 euro debba essere riconosciuto per intero anche in presenza di giorni non retribuiti (ad esempio per permessi non retribuiti o giornate solo indennizzate dall’INPS).

RISPOSTA

La riparametrazione su base giornaliera deve essere operata solo per assunzioni o cessazioni nel corso di mese.

DOMANDA

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi nel corso del 2024, e le competenze residue vengano erogate in cedolini successivi alla cessazione, si continua ad applicare l’esonero madri? O l’esonero IVS 6-7%?
Es. cessazione 13/04/2024  cedolino 04/2024 con esonero madri riproporzionato in base ai giorni di lavoro del mese di cessazione, quindi in base ai giorni dal 01 al 13/04
Cedolino 05/2024 (con competenze ratei, ferie etc…)  Si applica l’esonero madri? (con massimale 250 euro o con l’importo riproporzionato in base ai giorni di lavoro del mese di cessazione, quindi in base ai giorni dal 01 al 13/04?) Oppure si applica esonero IVS 6-7%?

RISPOSTA

Si ritiene che sul cedolino di 05.2024 l’azienda può utilizzare solo esonero 6,7%.

DOMANDA

Si chiede se è corretto che l’esonero lavoratrici madri venga applicato fino al mese di cessazione della dipendente mentre, per le erogazioni che avvengono successivamente a tale cessazione, non si applica questo esonero ma l’esonero IVS.

RISPOSTA

Si conferma la correttezza, l’esonero madri spetta solo sul mese di cessazione, successivamente trova applicazione l’esonero IVS; con la cessazione viene meno il diritto all’esonero madri.

DOMANDA

L’esonero lavoratrici madri con Figli, si applica ai contributi previdenziali carico dipendente derivanti dalla liquidazione della tredicesima?

RISPOSTA

Nel rispetto del limite 250 euro mensile rientrano nell’applicazione dell’esonero madri tutte le somme che concorrono alla formazione dell’imponibile del mese.

INDENNITA' DI CONGEDO PARENTALE

23 Aprile 2024

DOMANDA

Relativamente alla gestione del pregresso rispetto al quale viene precisato nella Circolare INPS n. 57/2024
Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047.” Alcune aziende hanno utilizzato i codici PG0/PG1 conguagliando con il codice L328. I datori di lavoro come dovranno procedere in questa ipotesi ?

RISPOSTA

Dovranno effettuare una regolarizzazione inserendo i codici corretti sulla mensilità oggetto della sistemazione, il comportamento relativo alla valorizzazione anche del secondo mese con i codici PG0\PG1 e L328 non è coerente con le indicazioni fornite dall’istituto

23 Aprile 2024

DOMANDA

1) Datori con calendario differito
La Circolare INPS n. 57/2024 precisa : ” Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l’obbligo delle nuove codifiche decorre dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024 (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024).
Chiediamo conferma che i datori con calendario differito possano già adottare le nuove codifiche dagli UniEMens di competenza 04/2024, indicando nella Denuncia di 04/2024 gli elementi:
– MesePrecedente: congedo di 03/2024 con CodiceEvento PG2 o PGG3
– InfoAggCausaliContrib: causale L330 con mese/anno 03/2024.

RISPOSTA

Si

23 Aprile 2024

DOMANDA

Come indicato nella Circolare INPS n. 57/2024, i codici 3W e 3X hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, rispettivamente PG2 e PG3, e che tali codici decorrono con competenza gennaio 2024, si chiede per Lista PosPA:
1) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo si devono utilizzare i nuovi codici 3W e 3X ?
2) se si, è necessario correggere eventuali flussi già inviati (con i codici in uso nel 2023) e come occorre procedere in tal caso?
3) oppure per i suddetti mesi è comunque / ammesso l’utilizzo dei precedenti codici 3T e 3U (previsti nella circolare n. 45 del 16 maggio 2023)?

RISPOSTA

Si   deve operare in analogia con quanto viene fatto   per PosContributiva   in modo da determinare corrispondenza tra i Codici Tipo Evento e Tipo Servizio per gli stessi mesi.
Nel caso si debba procedere con la correzione la modalità da rispettare deve seguire i criteri di sostituzione dei V1 Casuale 7 CMU 8 oggi in uso