23/04/2024 - SETTORE PUBBLICO

23 Aprile 2024

DOMANDA

Come indicato nella Circolare INPS n. 57/2024, i codici 3W e 3X hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, rispettivamente PG2 e PG3, e che tali codici decorrono con competenza gennaio 2024, si chiede per Lista PosPA:
1) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo si devono utilizzare i nuovi codici 3W e 3X ?
2) se si, è necessario correggere eventuali flussi già inviati (con i codici in uso nel 2023) e come occorre procedere in tal caso?
3) oppure per i suddetti mesi è comunque / ammesso l’utilizzo dei precedenti codici 3T e 3U (previsti nella circolare n. 45 del 16 maggio 2023)?

RISPOSTA

Si   deve operare in analogia con quanto viene fatto   per PosContributiva   in modo da determinare corrispondenza tra i Codici Tipo Evento e Tipo Servizio per gli stessi mesi.
Nel caso si debba procedere con la correzione la modalità da rispettare deve seguire i criteri di sostituzione dei V1 Casuale 7 CMU 8 oggi in uso


23/04/2024 - DATORI CON CALENDARIO DIFFERITO

23 Aprile 2024

DOMANDA

1) Datori con calendario differito
La Circolare INPS n. 57/2024 precisa : " Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024 (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024).
Chiediamo conferma che i datori con calendario differito possano già adottare le nuove codifiche dagli UniEMens di competenza 04/2024, indicando nella Denuncia di 04/2024 gli elementi:
- MesePrecedente: congedo di 03/2024 con CodiceEvento PG2 o PGG3
- InfoAggCausaliContrib: causale L330 con mese/anno 03/2024.

RISPOSTA

Si


23/04/2024 - GESTIONE DEL PREGRESSO

23 Aprile 2024

DOMANDA

Relativamente alla gestione del pregresso rispetto al quale viene precisato nella Circolare INPS n. 57/2024
Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047.” Alcune aziende hanno utilizzato i codici PG0/PG1 conguagliando con il codice L328. I datori di lavoro come dovranno procedere in questa ipotesi ?

RISPOSTA

Dovranno effettuare una regolarizzazione inserendo i codici corretti sulla mensilità oggetto della sistemazione, il comportamento relativo alla valorizzazione anche del secondo mese con i codici PG0\PG1 e L328 non è coerente con le indicazioni fornite dall’istituto


ESONERO LAVORATRICI CON FIGLI - TREDICESIMA

DOMANDA

L’esonero lavoratrici madri con Figli, si applica ai contributi previdenziali carico dipendente derivanti dalla liquidazione della tredicesima?

RISPOSTA

Nel rispetto del limite 250 euro mensile rientrano nell’applicazione dell’esonero madri tutte le somme che concorrono alla formazione dell’imponibile del mese.


CESSATI ED EROGAZIONE COMPETENZE (RATEI DI FERIE, PERMESSI ETC...) IN CEDOLINI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE

DOMANDA

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi nel corso del 2024, e le competenze residue vengano erogate in cedolini successivi alla cessazione, si continua ad applicare l'esonero madri? O l'esonero IVS 6-7%?
Es. cessazione 13/04/2024  cedolino 04/2024 con esonero madri riproporzionato in base ai giorni di lavoro del mese di cessazione, quindi in base ai giorni dal 01 al 13/04
Cedolino 05/2024 (con competenze ratei, ferie etc…)  Si applica l'esonero madri? (con massimale 250 euro o con l'importo riproporzionato in base ai giorni di lavoro del mese di cessazione, quindi in base ai giorni dal 01 al 13/04?) Oppure si applica esonero IVS 6-7%?

RISPOSTA

Si ritiene che sul cedolino di 05.2024 l’azienda può utilizzare solo esonero 6,7%.

DOMANDA

Si chiede se è corretto che l'esonero lavoratrici madri venga applicato fino al mese di cessazione della dipendente mentre, per le erogazioni che avvengono successivamente a tale cessazione, non si applica questo esonero ma l'esonero IVS.

RISPOSTA

Si conferma la correttezza, l’esonero madri spetta solo sul mese di cessazione, successivamente trova applicazione l’esonero IVS; con la cessazione viene meno il diritto all’esonero madri.


TRASFORMAZIONE RAPPORTO DA TEMPO DETERMINATO A INDETERMINATO

DOMANDA

Nel mese di trasformazione, dato che per la frazione di mese a tempo determinato non si può fruire dell'esonero madri, si può beneficiare dell’esonero IVS 6-7%?

RISPOSTA

Si.

DOMANDA

Esempio: il rapporto di lavoro di una dipendente viene trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato in data 20 marzo 2024. La dipendente, madre di tre figli, che ha richiesto l’esonero lavoratrici madri L.213/2023 rientra anche nella fascia di reddito per la fruizione dell’esonero contributivo IVS del 7%.
Chiediamo se è corretta la seguente modalità di applicazione degli esoneri:
• per il periodo a tempo determinato (dal 01/03 al 19/03): esonero contributivo IVS del 7%; esposizione nella denuncia Uniemens con Codice causale L098

RISPOSTA

Si conferma la correttezza dell’operato.

DOMANDA

per il periodo a tempo indeterminato (dal 20/03 al 31/03): esonero contributivo lavoratrici madri nel limite della soglia massima di 250; esposizione nella denuncia Uniemens con Codice causale ELA3.

RISPOSTA

Si conferma la correttezza dell’operato.

DOMANDA

Si chiede conferma del fatto che, se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato della lavoratrice madre copre l’intero mese, il limite di 250 euro debba essere riconosciuto per intero anche in presenza di giorni non retribuiti (ad esempio per permessi non retribuiti o giornate solo indennizzate dall’INPS).

RISPOSTA

La riparametrazione su base giornaliera deve essere operata solo per assunzioni o cessazioni nel corso di mese.


ARRETRATI ESONERO MADRI

DOMANDA

Al di fuori del primo periodo di avvio (entro UniEMens di 05/2024), in caso di richiesta tardiva della lavoratrice, i codici ELA2 e ELA3 potranno essere esposti per il conguaglio dei periodi pregressi per tutto il 2024 (ELA2) e sino a 12/2026 (ELA3)?
Attualmente dalle risposte fornite sul Forum, pare essere possibile sanare la situazione solo attraverso gli UniEMens di regolarizzazione, ma è un onere aggiuntivo in capo al datore di lavoro. Si auspica che l'INPS consenta in alternativa l'utilizzo dei i codici di arretrato per tutto il periodo di vigenza.

RISPOSTA

Si confermano invio flussi regolarizzativi.

DOMANDA

Chiediamo che l’INPS, per la gestione arretrati dell’esonero lavoratrici madri con contestuale restituzione dell’esonero IVS 6/7%, riconsideri la possibilità di utilizzare i flussi Uniemens con i codici ELA2/ELA3 e M054/M055, al posto dei flussi regolarizzativi, anche in periodi successivi a quelli indicati nella circolare n. 27 del 31 gennaio 2024.

RISPOSTA

Si confermano invio flussi regolarizzativi.


RESTITUZIONE ESONERO IVS

DOMANDA

Nel caso in cui l'esonero madri corrente e dei periodi arretrati da 01/2024 siano esposti nell'UniEMens di 03/2024, I codici M054 e M055 di restituzione esonero IVS potranno essere esposti nell'UniEMens di 03/2024, oltre che per la competenza 01/2024, anche per la competenza 02/2024?

RISPOSTA

Si.

DOMANDA

Al di fuori del primo periodo di avvio (entro UniEMens di 05/2024), i codici M054 e M055 saranno utilizzabili in caso di moduli che la lavoratrice consegna tardivamente al datore di lavoro per il conguaglio dei periodi pregressi?

RISPOSTA

Si confermano invio flussi regolarizzativi.


INVIO SPESE SANITARIE 2021 AL SISTEMA TS

27/01/2021

DOMANDA

Il Decreto Ministeriale del 19/10/2020 modifica le regole di invio delle Spese Sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dal 2021, introducendo una periodicità mensile rispetto alla data del documento. Cambiano quindi le regole precedenti che facevano riferimento alla data del pagamento? Come ci si deve comportare nel caso di pagamenti parziali?

RISPOSTA

Il decreto 19/10/2020 del MEF modifica le modalità dell’invio dei dati delle Spese Sanitarie al Sistema TS prevedendo tra l’altro:

1) all’art.2, comma 1, che dal 2020, i dati devono essere “comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento”;

2) all’art.2, comma 2, che dal 2021, i dati devono essere comprensivi anche del “tipo documento fiscale”, “Aliquota IVA o Natura”, “indicazione dell’opposizione del cittadino” all’utilizzo dei dati ai fini della Dichiarazione Precompilata;

3) all’art.7, comma 1, che la trasmissione dei dati deve essere effettuata ” entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.”

Successivamente, a seguito della consultazione con le Associazioni di Categoria, tra cui AssoSoftware, il MEF con apposite FAQ sul sito d Tessera Sanitaria precisava che:

1) Le spese del 2020 possono essere inviate anche con il tracciato valido dal 1/1/2021, senza compilare i nuovi campi aggiunti;

2) Le spese del 2021 possono essere inviate, per i primi 3 mesi, anche con il tracciato valido nel 2020, verrà solo emesso un messaggio di avvertimento;

3) “Sebbene l’art.7 imponga nuovi termini per la trasmissione dei dati di spesa, per l’anno 2021 resta valida la logica di cassa che prevede come discriminante la data di pagamento. Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. I documenti inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento, sebbene accolti, saranno comunque oggetto di segnalazione”.

Tutto ciò premesso, AssoSoftware nell’ottica di uniformare le modalità di estrazione, compilazione e invio delle Spese Sanitarie previste dai singoli applicativi gestionali suggerisce di prevedere estrazioni periodiche delle singole operazioni sulla base della data di pagamento. Nel caso di pagamenti parziali (si veda ad esempio le fatture per prestazioni in assistenza diretta di Assicurazioni Sanitarie), le operazioni potranno essere inviate parzialmente per il solo importo pagato, ovvero in un unico invio al momento del pagamento a saldo (se all’interno dello stesso anno solare).

Nel caso di invio del medesimo documento più volte per importi pagati parzialmente, è necessario mantenere univocità nel numero documento aggiungendo un suffisso al valore fiscale (ad es. un progressivo 1, 2, 3, etc.) che differenzia la rata pagata e inviata.


DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI DA TRASMETTERE

04/09/2019

DOMANDA
Quali sono i dati dei corrispettivi giornalieri da trasmettere entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 2, comma 6-ter del D.Lgs 127/2015, da parte dei soggetti che non hanno ancora attivato il RT?

RISPOSTA
Come previsto dal Provvedimento del 4 luglio 2019 n. 236086/2019, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria, può essere effettuata attraverso l’utilizzo del tracciato XML previsto per la comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia. Per la comunicazione dei corrispettivi si ritiene che i dati da trasmettere siano quelli che vengono registrati in contabilità ai fini Iva e che concorrono alla liquidazione del periodo (al netto ad esempio di resi e annulli). Vanno in ogni caso escluse le fatture registrate nel registro corrispettivi.


VALORIZZAZIONE SEZIONE DICHIARANTE

6 Agosto 2019

DOMANDA
Nelle specifiche tecniche sembra escludersi la possibilità di valorizzare la sezione Dichiarante, tuttavia presentando la comunicazione firmata da legale rappresentante, non soggetto intermediario, viene scartata con Codice Errore 00600. Come si deve operare in tale caso?

RISPOSTA
In tutti i casi di presentazione nei quali sia necessario valorizzare la sezione Dichiarante è possibile farlo senza che la comunicazione stessa venga considerata di tipo “Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere” (c.d.”Esterometro”) in luogo di “Corrispettivi”.


CORRISPETTIVI DEL GIORNO CON PIU' OCCORRENZE NELLA SEZIONE DATIFATTURABODYDTE

6 Agosto 2019

DOMANDA
E’ possibile riportare i corrispettivi del giorno utilizzando più occorrenze della sezione 2.2.3 <DatiFatturaBodyDTE> , quindi a parità di data? Se ritenuto possibile, come deve essere valorizzato l’elemento 2.2.3.1.3 <Numero> ?

RISPOSTA
E’ certamente possibile operare in tal modo, i sistemi di Agenzia delle Entrate sommeranno i valori comunicati con uguale valore in 2.2.3.1.2 <Data> .
Il valore dell’elemento 2.2.3.1.3 <Numero> può essere qualsiasi, purché numerico, considerato che non esistono controlli su questo elemento e che per la comunicazione in questione il dato non è rilevante: può anche essere ripetuto uguale nel caso di più iterazioni di 2.2.3 <DatiFatturaBodyDTE> a parità di data.