FATTURE DIFFERITE #11

28 giugno 2019

DOMANDA:
Quale data va riportata in fase di annotazione della fattura nel registro vendite?

RISPOSTA:
La circolare 14/2019 afferma: “Le modifiche legislative non hanno toccato l’articolo 23, comma 2, del decreto IVA, a mente del quale, «Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, […]». Tuttavia, in riferimento a tale ultima indicazione (data di emissione della fattura), anch’essa deve essere letta alla luce del mutato quadro tecnico-normativo descritto nel paragrafo 3.1. Ne deriva, considerata altresì la finalità dell’articolo 23 del decreto IVA, volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta, che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica – coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione – è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse. E ciò sarà possibile anche nell’ipotesi di fattura cartacea o di fattura elettronica extra SdI. Resta inteso, in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello SdI – e, dunque, di fattura non emessa (si veda il punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) – che saranno necessarie le conseguenti rettifiche.”

Posto che il registro di cui all’art.23 del DPR 633/1972 prevede l’indicazione obbligatoria  di una sola data (nel testo sopra riportato “data di emissione”)  e che la circolare nr. 14/2019 autorizza ad interpretare tale data come quella di effettuazione dell’operazione, si può giungere alla conclusione che nulla cambia rispetto ad ora nell’annotazione delle fatture di vendita nel registro IVA, dove si potrà riportare la sola data del documento (ora “data di effettuazione dell’operazione” ), effettuando la registrazione in un momento qualsiasi a partire dalla data del documento fino al giorno 15 del mese successivo, ricordando che, come precisa la circolare,  “..in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello SdI …omissis…saranno necessarie le conseguenti rettifiche”.

Esempio:

  • Operazione del 28/9/2019
  • Data del documento 28/9/2019
  • N. documento 1
  • Trasmissione (emissione) del documento 5/10/2019

Registro vendite

Data registrazione 

(dato non richiesto normativamente)

Data documento N.  documento
Dal 28/9 al 15/10 28/9 1

N.B. Tale  risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate.