FATTURE DIFFERITE

24 settembre 2019

DOMANDA:
Qual è la “data documento” da indicare nella fattura differita?

RISPOSTA:
La Circolare 14/2019 afferma che la fattura differita “… si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).”

Dalla formulazione della Circolare si deduce che la “data documento” deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione, che può coincidere o meno con quella di emissione. Qualora vi siano più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (nel caso di specie, ricavabili dal DDT), nel campo “data documento” può essere indicata, alternativamente:

a)      la data di predisposizione e contestuale invio allo SdI (“data emissione”);

b)      la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione».

Rimane inteso che considerate le problematiche tecniche di trasmissione riteniamo che, nel caso a),  possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione.

Riportiamo alcuni esempi esemplificativi:

Ipotesi a.1)

  • DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
  • Predisposizione: 30/9/2019
  • Data fattura (da indicare nel campo data documento): 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)
  • Termine di trasmissione (emissione) 30/9/2019 (stessa data della predisposizione)
  • Termine di annotazione 15/10/2019

Ipotesi a.2)

  • DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
  • Predisposizione: 5/10/2019
  • Data fattura (da indicare nel campo data documento): 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)
  • Termine di trasmissione (emissione) 5/10/2019 (stessa data della predisposizione)
  • Termine di annotazione 15/10/2019

Ipotesi b)

  • DDT datati 20/9/2019 e 28/9/2019
  • Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/9/2019 (oppure 20/9/2019)
  • Termine di trasmissione (emissione) 15/10/2019
  • Termine di annotazione 15/10/2019

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta nr. 389 del 24 settembre 2019 chiarisce che convenzionalmente la fattura differita può riportare la data di fine mese senza perdere il beneficio di poter inviare la fattura allo SDI entro il 15 del mese successivo, essendo la stessa indicativa del periodo di effettuazione delle operazioni.  Si riporta il passaggio della risposta:

“Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”,a seconda dei casi, può essere indicato:

a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione siacontestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);

b)la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione»(nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall’istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019″

N.B. Tale  risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate.