REVERSE CHARGE INTERNO – 2

28 giugno 2019 (modificata il 21/12/2020)

DOMANDA
Cosa si intende per documento integrativo da allegare al file della fattura?

RISPOSTA
La Circolare 14/2019 afferma“.. Secondo quanto già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. la risposta al quesito 3.1), ciò comporta che nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”

Con le specifiche 1.6.2 e con le guida alla fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri per l’invio del documento integrativo allo SdI. A tal fine è stato introdotto uno specifico tipo documento (TD16) e sono state fornite alcune indicazioni per la predisposizione del relativo file xml.

Dal tenore della circolare è possibile dedurre che normativamente non cambia nulla rispetto a prima. In altri termini, gli obblighi di legge si intendono adempiuti:

  1. annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti che nel registro vendite
  2. integrando la fattura di acquisto con i dati necessari

L’integrazione della fattura di acquisto potrà avvenire, in alternativa:

  1. Materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione (la fattura integrata dovrà essere conservata analogicamente così come definito nella guida AdE)
  2. Producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica (e conservato analogicamente), sia in modalità elettronica  (così come definito nelle specifiche v. 1.6.2 e nella guida AdE) ed eventualmente trasmesso a SDI.

La conservazione digitale  del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.

N.B. Tale  risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate.