MANCATO RICEVIMENTO FATTURA O FATTURA IRREGOLARE (PROVV. DIR. ADE N. 89757/2018) (SOLO SE IL CEDENTE È RESIDENTE O STABILITO; ALTRIMENTI ‘COMUNICAZIONE DATI TRANSFRONTALIERE’)

29/01/2019

In caso di mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore, o di ricevimento di una fattura per importo inferiore, l’acquirente è obbligato, entro quattro mesi, dall’effettuazione dell’operazione, a regolarizzare l’operazione mediante l’emissione di autofattura versando con F24 l’eventuale imposta dovuta.

In caso di mancato ricevimento, il cessionario predispone l’autofattura, rispettandone il contenuto e annotandola nel registro acquisti

In caso di fattura irregolare, l’autofattura potrebbe essere predisposta nella seguente modalità:

– righe di storno con dati uguali alla eventuale fattura irregolare (con tag segno negativo);

– righe con i dati corretti.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.

Modalità di compilazione: