FATTURA VERSO OPERATORI DELL'IRLANDA DEL NORD
27 Gennaio 2021
DOMANDA
Come deve essere compilata una fattura emessa nei confronti di un Cliente dell’Irlanda del Nord a seguito della BREXIT?
RISPOSTA
Come è noto il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo la Brexit. L’accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, prevede che il Regno Unito non sia più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.
Nell’ambito dell’accordo è stata introdotta una modifica nei rapporti doganali tra UE e Gran Bretagna che tiene conto della peculiare situazione dell’Irlanda del Nord e stabilisce che la stessa, a partire dal 1° gennaio 2021 per evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell’UE sull’IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.
A tal fine per identificare i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni intracomunitarie o acquisti intracomunitari di beni, è stato introdotto un nuovo Codice Paese «XI», diverso da quello del Regno Unito “GB” che accompagnerà l’identificativo fiscale di tali soggetti.
Ciò premesso, in attesa di istruzioni operative puntuali da parte dell’Agenzia delle Entrate, AssoSoftware suggerisce il seguente comportamento nella compilazione delle fatture elettroniche e/o analogiche con operatori dell’Irlanda del Nord relative ad acquisti/cessioni di beni
L’identificativo fiscale dell’operatore dell’Irlanda del Nord (Cedente o Cessionario) dovrà essere compilato indicando nel “Codice Paese” il valore “XI” al posto di “GB”
Il codice Nazione facente parte dell’Indirizzo fisico della Sede o della Stabile organizzazione dovrà continuare a riportare il valore “GB”.
E-FATTURA A CLIENTE ESTERO PRIVATO
7 maggio 2019
DOMANDA
Come devono essere compilati i campi (‘CessionarioCommittente’ / ‘DatiAnagrafici’) ‘IdCodice’ e/o ‘CodiceFiscale’ nel caso di una fattura transfrontaliera intestata ad un privato (che non ha partita IVA comunitaria)?
Se viene compilato solo il campo <Codicefiscale>, ci ritorna l’errore 306 Codice Fiscale non valido.
RISPOSTA
Nel caso di Cliente estero (compreso il privato) non deve essere compilato il campo <CodiceFiscale> (campo valido solo per i residenti italiani) ma <IdFiscaleIVA> inserendo obbligatoriamente il codice Paese estero nel campo <IdPaese> (in questo caso il valore di <IdCodice> non viene controllato) e l’identificativo fiscale estero nel campo <IdCodice> se impresa e conosciuto, diversamente il campo può essere riempito con la ragione sociale o altro elemento identificativo, ovvero un valore di default (es. tutti 9). Il CAP nel caso di Paese estero deve essere riempito con tutti zeri.
FATTURE ELETTRONICHE CON STANDARD ASSOSOFTWARE
11/03/2019
DOMANDA
Ho inviato ad un mio Cliente una fatture elettronica costruita seguendo la codifica standard suggerita da AssoSoftware (vedi www.assosoftware.it/eventi-e-news/standard-fe-e-protocollo-d-intesa). Il Cliente ha chiamato dicendo che la fattura non è valida e deve essere rifatta senza l’arricchimento standard. Cosa devo fare?
RISPOSTA
In premessa si ricorda che una fattura elettronica non scartata dallo SDI è correttamente emessa e non può essere rifiutata dal Cliente destinatario della merce o prestazione che ha ricevuto la fattura e lo stesso ha l’obbligo di registrarla contabilmente.
Si precisa ulteriormente che le informazioni gestionali aggiunte secondo lo standard AssoSoftware non alterano il contenuto informativo fiscalmente valido ma vanno ad inserirsi nell’area parametrica appositamente prevista per tali finalità (Tag 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.). E’ solo il caso di ricordare infine che lo Standard di Codifica AssoSoftware, sviluppato all’interno dell’Associazione dei Produttori di Software, è largamente condiviso ed utilizzato dalle software house Italiane (anche non associate) ed è stato iniziato il percorso con UNINFO (di cui AssoSoftware è socio ordinario) per far diventare lo Standard una Prassi di Riferimento UNI.
ESTENSIONE DEL FILE FATTURA XML
11/03/2019
I files fattura xml secondo le specifiche ministeriali possono essere firmati o non firmati. Nel caso di files non firmati l’estensione dovrebbe essere obbligatoriamente .xml; nel caso di files firmati digitalmente secondo il formato CAdES-BES l’estensione dovrebbe essere convenzionalmente .p7m; nel caso di files firmati digitalmente secondo il formato XAdES-BES l’estensione dovrebbe essere convenzionalmente .xml. Purtroppo si trovano a volte files con estensione incongruente con il contenuto della firma apposta e questo può generare difficoltà di lettura nei software gestionali.
CONTENUTO ERRATO DEL NODO "ALLEGATI"
22/02/2019
Il nodo <Allegati> non dovrebbe essere utilizzato come elemento descrittivo di commento.
Se è descritto un allegato, comprensivo di <NomeAttachment> e <DescrizioneAttachment> , il contenuto de0 l sotto elemento <Attachment> deve essere presente e non può essere vuoto.
IMPORTI DELLE NOTE DI CREDITO (TD04) NEGATIVI
11/03/2019
Le Note di Credito sono documenti di variazione negativa di imponibili e imposte. Tale effetto è predeterminato dalla tipologia associata al documento (TD04). I valori degli importi a credito devono quindi obbligatoriamente essere riportati sempre positivi sia nelle righe che nel riepilogo per aliquota. Eventuali documenti TD04 che riportano valori a credito negativi dovranno essere elaborati ignorando il segno.
TAG CON SPAZI IN TESTA O IN CODA
22/02/2019
I valori numerici o alfanumerici dovrebbero essere riportati all’interno dei relativi tag senza spazi prima o dopo.
Si trovano a volte formattazioni del tipo:
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01010101010 </IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
Queste formattazioni sono chiaramente errate e possono causare anomalie di elaborazione dei file anche gravi (es. mancato abbinamento delle fatture ai soggetti destinatari).
FORMATO DI CODIFICA
22/02/2019
Le specifiche tecniche SDI della fattura XML non indicano obbligatoriamente l’utilizzo della codifica UTF-8 tuttavia è consigliata per una corretta interpretazione dei dati inseriti. Sono da evitare altre codifiche (es. ISO-8859, CP1252, ecc..) che obbligano a conversioni dei dati in fase di lettura del file.
In apertura il file xml dovrebbe riportare come prima riga la versione del file xml e la codifica utf-8:
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
MANCATO RICEVIMENTO DI FATTURE PASSIVE
08/02/2019
DOMANDA
Ricevo le fatture passive nel mio gestionale integrato con i servizi di un Provider che offre il collegamento allo SDI. Sono certo che alcuni fornitori mi hanno inviato delle fatture ma non le vedo nel mio sistema, quale può essere la motivazione? Cosa devo fare per adempiere correttamente alla liquidazione dell’IVA?
RISPOSTA
In premessa ricordiamo che le tempistiche di consegna dei documenti dipendono da diversi fattori (si veda la FAQ sui tempi del SDI) e comunque sono condizionate dalla data di trasmissione da parte del fornitore, tenendo presente che il SDI si riserva 5 giorni per la verifica e la consegna delle fatture e delle ricevute ai soggetti coinvolti.
Sono diverse le casistiche per le quali una fattura teoricamente indirizzata ad un Cliente potrebbe non essere ricevuta dal medesimo, tra queste ricordiamo:
– Fatture inviate ad un Codice Destinatario o indirizzo PEC diverso da quello del Cliente (a tal proposito è sempre consigliato di registrare il proprio recapito di default nel servizio online dell’Agenzia delle Entrate);
– Partita IVA del Cliente indicata in fattura diversa da quella censita dal Provider (in questi casi non può avvenire l’abbinamento e la consegna al destinatario);
– Casi di mancata consegna per “indisponibilità del recapito” (si veda anche FAQ sull’Indisponibilità di Recapito).
Si tratta di casistiche pur sempre ridotte numericamente che possono essere attribuite a problematiche fisiologiche o legate al normale affinamento dei sistemi di controllo e monitoraggio nella fase di avvio dell’adempimento.
Per tali motivi, in questa fase iniziale del servizio, per avere conferma di aver ricevuto tutti i documenti previsti è opportuno che gli utenti consultino la loro posizione anche all’interno del servizio Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo infine che eventuali fatture passive che risultano non consegnate con “indisponibilità del recapito” devono essere lette e/o scaricate dal servizio Fatture e Corrispettivi ai fini della corretta detraibilità dell’imposta.
LA RICEVUTA DEL SDI DI IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO
TEMPI DI CONSEGNA DI FATTURE E RICEVUTE
4/02/2019
DOMANDA
Ho inviato una fattura elettronica tramite il mio sistema gestionale servendomi di un Provider accreditato ma, a distanza di giorni non ho ancora ricevuto l’esito di consegnato, come mai? Quali sono le tempistiche previste?
RISPOSTA
In premessa è necessario ricordare quanto è previsto nelle regole tecniche contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, e cioè che “i tempi di elaborazione da parte di SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche”. Il processo di elaborazione delle fatture da parte dello SDI è articolato in più fasi che avvengono sequenzialmente e comprendono:
– la ricezione dei documenti inviati da parte del Provider o azienda via PEC;
– la presa in carico da parte dello SDI,
– il controllo formale del documento e l’eventuale verifica dei parametri di sicurezza (firma, crittografia),
– la comunicazione del documento all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nell’Area Fatture e Corrispettivi,
– l’invio della fattura al destinatario via PEC o per il tramite del Provider (con diversi tentativi a distanza di ore),
– la comunicazione dell’esito di consegna all’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dell’area Fatture e Corrispettivi
– l’invio dell’esito al destinatario via PEC o per il tramite del Provider
Da questo elenco si comprende che tempi di consegna della fattura elettronica e della notifica di esito al mittente possono essere condizionati da molti fattori e non sono predeterminabili. Alcuni ritardi possono essere causati anche da fattori fisiologici legati a temporanei malfunzionamenti nelle elaborazioni o nella comunicazione tra sistemi e in taluni casi , in percentuali del tutto minimali, comportare ritardi anche superiori ai 5 gg, in particolare in questa prima fase di avvio del sistema.
COMPILAZIONE RIGO VP3 DELLA COMUNICAZIONE LI.PE. NEL CASO DI FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE E REGISTRATE IN UN MESE MA PORTATE IN DETRAZIONE NEL PERIODO PRECEDENTE
30 maggio 2019
DOMANDA
Vorrei chiedere un parere relativamente alla compilazione del rigo VP3 della Comunicazione Liquidazione Periodica nel caso di fatture registrate con la data di ricezione (esempio 07/04/19) ma portate in detrazione nel mese precedente (marzo, in quanto corrispondente al mese di effettuazione dell’operazione).
Le istruzioni letteralmente dicono di indicare in VP3 l’ammontare complessivo degli acquisti […] risultanti dalle fatture […] annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25, mentre in VP5 l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento
In base a quanto sopra e riferendoci all’esempio di una fattura registrata nel registro iva di aprile e detratta nel mese di marzo, dovremmo inserire il dato relativo all’imponibile nel rigo VP3 di aprile e l’importo iva nel rigo VP5 di marzo. Tale impostazione, pur in linea con le istruzioni della dichiarazione, ci sembra poco coerente con la ratio della liquidazione IVA che dovrebbe esporre imponibile e imposta in modo omogeneo.
Qual è il comportamento corretto?
RISPOSTA
Grazie alla continua collaborazione con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, AssoSoftware ritiene che nel caso specifico l’utente possa comportarsi nel modo che ritiene più opportuno in base ai propri sistemi gestionali. Infatti sebbene le istruzioni della Comunicazione Li.Pe. siano chiare su come riportare il totale delle operazioni passive effettuate nel periodo di riferimento (rigo VP3) e l’ammontare dell’IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione (rigo VP5), si ritiene che le stesse , essendo state predisposte anteriormente alle novità normative introdotte con l’articolo 14 del decreto-legge n. 119 del 2018, non possano tener conto della suddetta fattispecie e quindi che i contribuenti possano inserire nei righi richiamati indicazioni più coerenti e, dunque, con riferimento all’esempio formulato, nel rigo VP3 (per marzo 2019), che debbano trovare spazio anche le fatture che, pur registrate nei primi 15 giorni del mese successivo (aprile), si riferiscono ad operazioni effettuate in quello precedente (marzo) e per le quali è stato esercitato il diritto alla detrazione.