NOTA DI VARIAZIONE DI SOLA IVA
03 Aprile 2019
DOMANDA
Ho inviato al mio Cliente tramite SDI una fattura dove erroneamente ho indicato l’IVA 22%, anzichè IVA al 10%. Ora devo emettere una Nota di Variazione di sola IVA per la differenza di imposta ma il tracciato della fattura xml non prevede l’inserimento di una riga di sola IVA. Come posso fare?
RISPOSTA
In premessa ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate con la FAQ nr.27 del 27/11/2018 in un caso analogo di variazione di sola IVA ha suggerito l’uso della “Fattura Semplificata” che permette appunto l’inserimento dell’imposta senza valorizzare imponibile ed aliquota.
Volendo utilizzare il tracciato della “Fattura Ordinaria”, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate sulla corretta esposizione della variazione di sola IVA, ci possono essere due possibili alternative, entrambe valide:
a)L’emissione di una Nota di Credito (tipo documento TD04) a storno totale del fatturato errato ad aliquota 22% e l’emissione di una nuova Fattura ordinaria con i corretti importi ad aliquota 10%.
b) L’emissione di una Nota di Credito (tipo documento TD04) a storno totale del fatturato errato ad aliquota 22% e l’emissione di una Nota di Debito (tipo documento TD05) ad imputazione degli importi alla corretta aliquota 10%.
La soluzione b) potrebbe essere preferibile perché consentirebbe di non fare una nuova fatturazione delle operazioni (con tutte le conseguenze circa eventuali pagamenti già operati dal cliente, eventuali ritenute d’acconto già operate, ecc..) e di avere in entrambi i documenti TD04 che TD05 il riferimento all’originaria fattura.
DELEGA AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
7 maggio 2019
DOMANDA
Per quanto riguarda la delega al servizio di consultazione delle FE, che decorrerà dal 31 maggio prossimo (come modificato dal Provvedimento del 29 aprile), la FAQ n.61 del 18 aprile dell’AdE recita:
“…Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.”
Poiché non ci risultano chiarimenti ulteriori, chiediamo quale sia la sequenza operativa delle attività a carico degli intermediari.
RISPOSTA
Sulla base delle informazioni note ad AssoSoftware grazie al continuo dialogo con l’Agenzia delle Entrate possiamo suggerire agli intermediari la seguente sequenza operativa:
FASE A
Per chi aveva trasmesso elettronicamente la delega alla consultazione delle FE, la data spartiacque dovrebbe essere la Data inizio validità della delega presente nel tracciato, che dovrebbe corrispondere alla data della firma di conferimento della delega sulla copia cartacea consegnata dal contribuente all’intermediario.
Se Data inizio validità della delega è minore del 21/12/2018 occorre:
1. far firmare il nuovo modello al contribuente, presumibilmente con data maggiore al 18/04/2019 (ovviamente sono valide anche le deleghe già presentate con il nuovo modello dopo il 21/12/2018);
2. trasmettere la nuova delega compilando tutti i dati del tracciato, indicando la stessa data di cui al punto 1 nel campo Data inizio validità della delega
Ovviamente, chi aveva presentato il Modello di delega cartaceo ante 21/12/2018, deve ripresentare il nuovo modello cartaceo (oppure fare la trasmissione telematica della delega)
FASE B
Per tutti i contribuenti (sia quelli per i quali è stata ripresentata la delega di cui alla FASE A, sia quelli per cui non è stata ripresentata la delega), l’intermediario deve “attivare” il servizio di consultazione.
L’attivazione potrà essere fatta:
– per il singolo contribuente, accedendo all’area riservata dello stesso
– massivamente per tutti i contribuenti, dall’area riservata dell’intermediario, con upload di un file csv contenente il CF dei contribuenti per i quali si intende attivare il servizio (del file CSV si attendono le specifiche tecniche).
DETRAZIONE IVA FATTURE PASSIVE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI - 2
28 giugno 2019
DOMANDA:
Un contribuente trimestrale che riceve una fattura di acquisto oltre il giorno 15 del mese successivo all’operazione ed entro i termini di liquidazione, può esercitare la detrazione nel trimestre di effettuazione dell’operazione?
RISPOSTA:
La Circolare 14 afferma: “In questa sede occorre sottolineare che la modifica normativa recata dal d.l. n. 119 coinvolge tutte le fatture emesse, siano esse elettroniche tramite SdI o meno, e si applica anche a coloro che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale. Ciò significa che per un’operazione del 29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 luglio, ricevuta il 13 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019.”
Dal tenore letterale della circolare la risposta sembrerebbe negativa, tuttavia si ritiene che quanto riportato in circolare rappresenti solo un esempio e sia pertanto possibile portare in detrazione nel secondo trimestre una fattura datata 20 giugno, ricevuta e annotata il 15/8/2019.
Questa conclusione attualizza le disposizioni del Dpr n.100/98 alla casistica del contribuente trimestrale ed è confermata dalla risposta fornita dalla stessa Agenzia nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 23/1/2019, che qui si riporta:
Domanda L’ art. 1, comma 1, del Dpr n. 100/98, come modificato dall’ art.14 del dl n. 119/2018, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato anche in relazione alle fatture d’ acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, eccettuate quelle relative all’ anno precedente. Poiché la disposizione è tarata sui contribuenti mensili, è corretto interpretarla nel senso che i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo?
Risposta L’ interpretazione proposta risulta coerente con la ratio della norma che non esclude espressamente i contribuenti trimestrali dagli effetti della sua applicazione. A fronte della possibilità di detrarre l’imposta, restano ferme le eventuali sanzioni legate alla tardiva documentazione delle operazioni sottese.
N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate.
DETRAZIONE IVA FATTURE PASSIVE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI
25/02/2019
DOMANDA
Per i soggetti trimestrali che ricevono fatture di aquisto oltre il termine del trimestre ma entro il termine della liquidazione e comunque relative ad operazioni effettuate nel periodo di liquidazione, l’imposta è detraibile nel trimestre stesso? Si vedano gli esempi di seguito riportati:
Data operazione 30/3/2019, fattura trasmessa il 30/3/2019, consegnata da SDI al cessionario l’1/4/2019, annotata dal cessionario entro il 15/4. Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre?
Data operazione 30/3/2019, fattura trasmessa il 15/5/2019, consegnata da SDI al cessionario il 15/5/2019, annotata dal cessionario il 15/5/2019. Il cessionario può detrarre l’iva nel 1° trimestre.?
RISPOSTA
Premesso che l’articolo 14 del DL 119/2018 afferma:
1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».
Anche se la norma non include esplicitamente i contribuenti trimestrali riteniamo che la ratio, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 23/1/2019, sia quella di poter considerare detraibile l’imposta per tutti i documenti ricevuti entro la data di liquidazione del periodo precedente se riferiti ad operazioni effettuate nel corso del trimestre di riferimento.
Di conseguenza per un’operazione effettuata nel corso del trimestre, l’imposta per il cessionario sarà detraibile se ricevuta la fattura entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine del trimestre.
REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO EMESSE DAL CESSIONARIO PER CONTO DEL CEDENTE
25/02/2019
DOMANDA
Un Cessionario emette una fattura destinata a se stesso, per conto del Cedente ( es. Cooperativa per conto dei propri Soci) con data 28/2/2019, la trasmette l’1/3/2019 e la riceve tramite SDI il 2/3/2019
Il Cessionario può annotare la fattura nel registro acquisti in data 28/2/2019 (cioè al momento dell’emissione) senza necessariamente attendere la consegna della fattura da parte del SDI?
RISPOSTA
Il Cessionario, nel caso di specie è sia l’emittente che il destinatario del documento e quindi è già in possesso della fattura che sarà recapitata dal SdI a seguito della trasmissone a carico del medesimo.
Come è già stato confermato per le fatture attive dall’Agenzia delle Entrate nella Circ.13/2018, si ritiene che anche per le passive, il Cessionario che possiede il documento possa già procedere alla sua registrazione senza attendere i tempi del SdI. Ovviamente nell’ipotesi che il documento trasmesso sia stato scartato dal SdI, il Cessionario dovrà procedere ad una nota interna di storno contabile, prima di registrare il nuovo documento corretto.
FATTURE TRASMESSE CON VALUTA DIVERSA DA EURO - 2
03 Aprile 2019
DOMANDA
Dovendo emettere una fattura in dollari per un Cliente estero e volendo utilizzare la fattura elettronica per evitare l’esterometro, si pone il problema di come quadrare con il documento consegnato al Cliente estero espresso in dollari, considerato che gli importi (imponibili e imposte) della fattura elettronica devono essere espressi obbligatoriamente in euro. Come posso risolvere?
RISPOSTA
L’Agenzia delle Entrate ha più volte confermato che gli imponibili e le imposte presenti nella fattura (corpo e riepilogo) devono essere espressi obbligatoriamente in euro, a prescindere dalla valuta indicata nell’apposito campo (tag <Divisa>). Eventualmente, come comunicato dalla stessa Agenzia in occasione di alcuni video forum, è possibile inserire gli importi di dettaglio del documento in valuta utilizzando gli appositi campi parametrici del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo>, ovvero del blocco 2.2.1.6 <AltriDatiGestionali>.
Ciò premesso potrebbe essere di ulteriore aiuto nell’attività di riconciliazione con il documento consegnato al cliente, inserire gli importi in valuta nel totale documento (tag <ImportoTotaleDocumento>) e negli importi delle rate di pagamento (tag <ImportoPagamento>), trattandosi di valori non controllati dallo SDI e non elaborati dall’Agenzia delle Entrate.
FATTURE TRASMESSE CON VALUTA DIVERSA DA EURO
08/02/2019
DOMANDA
Una ditta nostra cliente ha ricevuto dal suo fornitore (italiano) una fattura elettronica in dollari che è regolarmente transitata da SDI.
Posto che è stato chiarito più volte dalla stessa AdE che le fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti devono obbligatoriamente essere emesse in valuta euro, come ci si deve comportare con questa fattura? E’ valida oppure no?
RISPOSTA
Se l’imponibile e l’imposta esposti in fattura sono espressi in una valuta diversa dall’Euro, la fattura non è valida e deve essere stornata con una Nota Di Variazione inviata allo SDI, a seguire dovrà essere emessa una nuova fattura in euro.
FATTURE TRASMESSE A RIDOSSO DEI TERMINI DI LIQUIDAZIONE
08/02/2019
DOMANDA
Una fattura di gennaio, datata 31/01/2019 è stata trasmessa al SDI il 14 febbraio 2019. La fattura è stata scartata dal SDI con ricevuta recapitata il 16 febbraio 2019. Come ci si deve comportare ai fini della liquidazione IVA di gennaio? Se la ricevuta di consegna arriva dopo il termine della liquidazione, la fattura deve essere conteggiata nell’IVA a debito? Se la fattura viene ritrasmessa al SDI corretta il 17 Febbraio 2019 si incorre in sanzioni?
RISPOSTA
Trattandosi di un’operazione effettuata nel mese di gennaio con documento emesso il 31/01/19 , la fattura deve essere conteggiata nell’IVA vendite del mese di gennaio sia in presenza di scarto del SDI, che in mancanza ancora dell’esito della trasmissione. Se la fattura viene prontamente ritrasmessa entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto del SDI, non si incorre in sanzioni.
OTTICI E FATTURE "MISTE"
4/02/2019
DOMANDA:
Ai sensi dell’allegato decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze (MEF) del 16/9/2016 e del disciplinare tecnico (pag. 7), gli ottici inviano al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative ai dispositivi medici con marcatura CE con il codice AD e le altre spese sanitarie con il codice AA.
Non essendo previsto il codice SP, che altre categorie professionali usano per le prestazioni professionali, gli ottici trasmettono le prestazioni professionali con il codice AA (altre spese sanitarie).
Chiediamo conferma che sia corretto utilizzare il codice AA per trasmettere al Sistema TS le altre spese non detraibili (es.: occhiali da sole).
RISPOSTA:
la FAQ n. 58 dell’Agenzia delle Entrate non fa differenziazione tra le varie tipologie di altre spese; pertanto, quando la spesa non può essere inviata con il codice specifico di TS, può essere utilizzato il codice AA.
DATI ANAGRAFICI DEL CESSIONARIO DITTA INDIVIDUALE
4/02/2019
DOMANDA
Devo emettere una fattura elettronica nei confronti di un titolare di Ditta individuale, cosa devo indicare nel blocco 1.4.1.3 del file xml? La denominazione della Ditta o il Nome/Cognome del titolare?
RISPOSTA
Secondo l’art.21 del DPR 633/72, per entrambi i contraenti, la fattura deve riportare la ditta, denominazione o ragione sociale dell’impresa.
Le specifiche tecniche relative alla fattura elettronica allegate al Provvedimento del 30/4/2018, impongono invece la compilazione dei campi:
NOME E COGNOME in caso di persona fisica
DENOMINAZIONE in caso di persona non fisica.
I campi sono alternativi, pertanto non è possibile compilarli contemporaneamente.
Si ritiene che, ai fini della corretta identificazione del cessionario, possano essere compilati, indifferentemente, il campo Denominazione o i campi Nome/Cognome
FATTURE DA TRASMETTERE AL SISTEMA TS
14/01/2019
In seguito all’intervento del Garante della Privacy con Provvedimento del 20/12/2018, e alla conseguente modifica dell’art.10 bis del D.L. 119/2018 da parte della legge di Bilancio 2019, le procedure delle aziende associate si comporteranno come segue:
- tutte le fatture trasmesse al sistema TS (comprese quelle con tipologia spesa AA) verranno escluse dalla fatturazione elettronica
- tutte le fatture NON trasmesse al sistema TS a seguito dell’opposizione espressa dal paziente verranno escluse dalla fatturazione elettronica.
Si suggerisce inoltre a tutti gli operatori che, per prassi, emettevano fatture “miste”, contenenti cioè sia righe di spese che venivano trasmesse al sistema TS, sia righe che non venivano trasmesse al sistema TS (in quanto non rilevanti, o per le quali vi era l’opposizione del paziente), di procedere, a decorrere dal 2019, con la fatturazione separata di tali spese.
Sul punto si segnala la risposta dell’Agenzia delle Entrate del 29/1/2019, si veda il seguente link: Faq del 29 gennaio 2019
FATTURE DIFFERITE #11
28 giugno 2019
DOMANDA:
Quale data va riportata in fase di annotazione della fattura nel registro vendite?
RISPOSTA:
La circolare 14/2019 afferma: “Le modifiche legislative non hanno toccato l’articolo 23, comma 2, del decreto IVA, a mente del quale, «Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, […]». Tuttavia, in riferimento a tale ultima indicazione (data di emissione della fattura), anch’essa deve essere letta alla luce del mutato quadro tecnico-normativo descritto nel paragrafo 3.1. Ne deriva, considerata altresì la finalità dell’articolo 23 del decreto IVA, volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta, che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica – coerente con l’effettuazione dell’operazione, l’esigibilità dell’imposta e la relativa liquidazione – è quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse. E ciò sarà possibile anche nell’ipotesi di fattura cartacea o di fattura elettronica extra SdI. Resta inteso, in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello SdI – e, dunque, di fattura non emessa (si veda il punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) – che saranno necessarie le conseguenti rettifiche.”
Posto che il registro di cui all’art.23 del DPR 633/1972 prevede l’indicazione obbligatoria di una sola data (nel testo sopra riportato “data di emissione”) e che la circolare nr. 14/2019 autorizza ad interpretare tale data come quella di effettuazione dell’operazione, si può giungere alla conclusione che nulla cambia rispetto ad ora nell’annotazione delle fatture di vendita nel registro IVA, dove si potrà riportare la sola data del documento (ora “data di effettuazione dell’operazione” ), effettuando la registrazione in un momento qualsiasi a partire dalla data del documento fino al giorno 15 del mese successivo, ricordando che, come precisa la circolare, “..in ipotesi di avvenuta registrazione con successivo scarto della fattura da parte dello SdI …omissis…saranno necessarie le conseguenti rettifiche”.
Esempio:
- Operazione del 28/9/2019
- Data del documento 28/9/2019
- N. documento 1
- Trasmissione (emissione) del documento 5/10/2019
Registro vendite
Data registrazione
(dato non richiesto normativamente) |
Data documento | N. documento |
Dal 28/9 al 15/10 | 28/9 | 1 |
N.B. Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate.